Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956, solo l'effettivo abituale esercizio di attivita` commerciali - ancorche` non organizzate nella forma civilistica dell'impresa (ex art. 2082 cod. civ.) - che, per presunzione legislativa, perseguono fini di lucro, realizza il "reddito d'impresa" valido ai fini dell'assoggettabilita` delle plusvalenze all'imposta di ricchezza mobile. Il primo comma dell'art. 106 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, arbitrariamente estendendo la sottoposizione ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di tutte, indistintamente, le societa` ed enti tassabili in base a bilancio - comprese quelle non esercenti attivita` commerciali - viola, percio`, l'art. 76 Cost., legiferando oltre i limiti della delega ricevuta, giacche` l'art. 63 della precitata legge n. 1/1956 non consentiva certamente l'allargamento delle imposizioni in ricchezza mobile, delle plusvalenze societarie, gia` individuate dalla norma delegante; e ponendosi altresi` in contrasto con gli artt. 81, secondo comma e 100 dello stesso testo unico - che hanno rettamente interpretato le norme deleganti - contravviene alla esigenza di coordinamento e di armonia interna dell'atto delegato. Esso, pertanto, e` costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede l'assoggettamento ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di societa` tassabili in base a bilancio non esercenti attivita` commerciali. - S. n. 32/1975
Art. 76 cost. · Art. 106 Testo unico imposte dirette · Art. 20 Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria