Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 200/1987

    Illegittimità dichiarata
    28 maggio 1987

    Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956, solo l'effettivo abituale esercizio di attivita` commerciali - ancorche` non organizzate nella forma civilistica dell'impresa (ex art. 2082 cod. civ.) - che, per presunzione legislativa, perseguono fini di lucro, realizza il "reddito d'impresa" valido ai fini dell'assoggettabilita` delle plusvalenze all'imposta di ricchezza mobile. Il primo comma dell'art. 106 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, arbitrariamente estendendo la sottoposizione ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di tutte, indistintamente, le societa` ed enti tassabili in base a bilancio - comprese quelle non esercenti attivita` commerciali - viola, percio`, l'art. 76 Cost., legiferando oltre i limiti della delega ricevuta, giacche` l'art. 63 della precitata legge n. 1/1956 non consentiva certamente l'allargamento delle imposizioni in ricchezza mobile, delle plusvalenze societarie, gia` individuate dalla norma delegante; e ponendosi altresi` in contrasto con gli artt. 81, secondo comma e 100 dello stesso testo unico - che hanno rettamente interpretato le norme deleganti - contravviene alla esigenza di coordinamento e di armonia interna dell'atto delegato. Esso, pertanto, e` costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede l'assoggettamento ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di societa` tassabili in base a bilancio non esercenti attivita` commerciali. - S. n. 32/1975

    Art. 76 cost. · Art. 106 Testo unico imposte dirette · Art. 20 Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria

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  • Ordinanza n. 6/1979

    Questione infondata
    27 gennaio 1979

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima "in parte qua". - S. n. 32/1975.

    Art. 76 cost. · Art. 136 cost. · Art. 106 Testo unico imposte dirette · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 32/1975

    Illegittimità dichiarata
    25 febbraio 1975

    L'art. 106 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), disponendo l'assoggettamento all'imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze realizzate da tutti gli enti tassabili in base a bilancio, anche se non esercenti attività speculative, è in contrasto con l'art. 76 della Costituzione per avere modificato il principio - stabilito dall'art. 20 della legge di delega (legge 5 gennaio 1956, n. 1) - secondo il quale gli enti tassabili in base a bilancio dovevano essere assoggettati ad imposta di ricchezza mobile, per plusvalenze realizzate, solo ove esercitassero attività d'impresa.

    Art. 76 cost. · Art. 106 Testo unico imposte dirette

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 74 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Plusvalenze e sopravvenienze imponibili

tolto: Le plusvalenze di tutti i beni appartenenti ai soggetti tassabili in base al bilancio concorrono a formare il reddito imponibile dell'esercizio nel quale sono realizzate, distribuite o iscritte in bilancio. Concorrono altresi' a formare il reddito imponibile le sopravvenienze attive comunque conseguite nell'esercizio. Per i soggetti indicati all'art. 104 la disposizione del primo comma si applica soltanto alle plusvalenze dei beni relativi all'impresa ed alle sopravvenienze conseguite nell'esercizio di essa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art106 · fonte del testo

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