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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Allegato 3 - Imposta di bollo

[2]TARIFFA

[3]Parte I

[4]Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine

[5]Parte di provvedimento in formato grafico 1 2

[6]Allegato 3 - Imposta di bollo

[7]TABELLA Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto

[9]1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali e alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192

1

Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, ha disposto (con l'art. 18, comma 5, lettera b)) che "la nota numero 3, dell'articolo 6, della parte I, della tariffa di cui allegato 3, e' sostituita dalla seguente: «3. Fermo quanto previsto nell'articolo 5, comma 6, della tabella di cui al presente allegato, all'imposta fissa di euro 16,00, da corrispondere mediante contrassegno telematico, sono soggette le delegazioni di pagamento rilasciate dalle regioni e da altri enti pubblici, a favore degli istituti di previdenza, nonche' degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui ai predetti enti.»".

L. 30 dicembre 2025, n. 199

2

con decorrenza dal 20 novembre 2026

La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 1, comma 145) che "[...] alla nota 3 dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, di cui all'allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,» sono inserite le seguenti: «esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali e' escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore e' tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme,»". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 146) che "Le disposizioni di cui al comma 145 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2026 al 28 marzo 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 2025 al 1 gennaio 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2025, n. 199

    La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 1, comma 145) che "[...] alla nota 3 dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, di cui all'allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,» sono inserite le seguenti: «esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali e' escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore e' tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme,»". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 146) che "Le disposizioni di cui al comma 145 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~allegato-3-art1 · fonte del testo

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