Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 2025 al 1 gennaio 2026. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Allegato 3 - Imposta di bollo

[2]TARIFFA

[3]Parte I

[4]Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine

[5]Parte di provvedimento in formato grafico 1

[6]Allegato 3 - Imposta di bollo

[7]TABELLA Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto

[9]1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali e alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192

1

Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, ha disposto (con l'art. 18, comma 5, lettera b)) che "la nota numero 3, dell'articolo 6, della parte I, della tariffa di cui allegato 3, e' sostituita dalla seguente: «3. Fermo quanto previsto nell'articolo 5, comma 6, della tabella di cui al presente allegato, all'imposta fissa di euro 16,00, da corrispondere mediante contrassegno telematico, sono soggette le delegazioni di pagamento rilasciate dalle regioni e da altri enti pubblici, a favore degli istituti di previdenza, nonche' degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui ai predetti enti.»".

Testo in vigore dal 20 dicembre 2025 al 1 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2025 al 20 dicembre 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192

    Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, ha disposto (con l'art. 18, comma 5, lettera b)) che "la nota numero 3, dell'articolo 6, della parte I, della tariffa di cui allegato 3, e' sostituita dalla seguente: «3. Fermo quanto previsto nell'articolo 5, comma 6, della tabella di cui al presente allegato, all'imposta fissa di euro 16,00, da corrispondere mediante contrassegno telematico, sono soggette le delegazioni di pagamento rilasciate dalle regioni e da altri enti pubblici, a favore degli istituti di previdenza, nonche' degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui ai predetti enti.»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~allegato-3-art1 · fonte del testo

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