Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Modi di pagamento (articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

[2]1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico:

  • a)mediante pagamento dell'imposta a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalita' telematiche, apposito contrassegno;
  • b)in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. 2. Per gli atti da registrare in termine fisso, ai sensi del presente testo unico, l'imposta di bollo e' assolta nel termine previsto per la registrazione dell'atto, con le modalita' di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'imposta di bollo puo' essere assolta anche mediante contrassegno telematico, ai sensi del comma 1, lettera a). 3. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a euro 0,05 o superiori a euro 0,05. 4. In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 1, a eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 5, commi 1, lettere a) e b), e 2, della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico, per i quali l'imposta minima e' stabilita in euro 0,50.

Testo vigente dal 12 agosto 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art141 · fonte del testo

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