Art. 2 (Allegato 3)
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
1. Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare e altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nonche' tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
