Art. 1 (Allegato 3)
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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Allegato 3 - Imposta di bollo
[2]TARIFFA
[3]Parte I
[4]Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine
[5]Parte di provvedimento in formato grafico
[6]Allegato 3 - Imposta di bollo
[7]TABELLA Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto
[8]Articolo 1
[9]1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali e alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.
Testo in vigore dal 12 agosto 2025 al 20 dicembre 2025
