(Art. 11 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Artt. 1 e 2 D.Leg.Lgt. 8 febbraio 1946, n. 54). ((Sovraintende alla Cassa unica il Comitato speciale per gli assegni familiari, presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e in sua vece dalla persona, designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:

  • a)il direttore generale della previdenza e della assistenza sociale e il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • b)un rappresentante del Ministero del tesoro;
  • c)tre rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'artigianato; un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori rispettivamente della foglia del tabacco, del credito, dell'assicurazione, dei servizi tributari appaltati; due rappresentanti delle cooperative. La nomina dei predetti rappresentanti e' fatta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali;
  • d)un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, un rappresentante del Ministero della marina mercantile, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali. Per i membri indicati alle lettere a), b), d) e per ciascuna delle rappresentanze delle categorie indicate alla lettera e) puo' essere nominato un membro supplente. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' nominare esperti che abbiano particolare competenza nella materia; non hanno diritto di voto. Altresi' non hanno diritto di voto i membri del Comitato di cui alle lettere a), b) e d) del presente articolo quando siano poste all'ordine del giorno del Comitato predetto le materie di cui al n. 3) del successivo articolo 55. Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni. I membri nominati in sostituzione di coloro che hanno cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza triennale durano in carica, fino al termine di scadenza dei membri che furono chiamati a sostituire. Il Comitato puo' costituire Commissioni particolari per l'esame dei ricorsi concernenti l'applicazione dei contributi e delle prestazioni e per lo studio delle altre questioni che riterra' opportuno. Alle riunioni del Comitato interviene con voto consultivo il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o in sua vece uno dei vice direttori generali da lui designato, e possono essere chiamati dal presidente a parteciparvi, per l'esame di questioni particolari, i rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle Amministrazioni centrali interessate alle questioni stesse)).

Testo vigente dal 19 ottobre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961. 130 parole tolte, 245 parole aggiunte in 5 capoversi.

Sovraintende alla Cassa unica il Comitato speciale per gli assegni familiari, presieduto dal tolto: Presidente aggiunto: presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e in sua vece tolto: o impedimento da uno dei Vice presidenti aggiunto: dalla persona, designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e tolto: distinto in tante sezioni quanti sono i settori della Cassa. Il Comitato e' composto dai seguenti membri:

a) tolto: per tutte le sezioni il direttore generale della previdenza e della assistenza sociale e il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale tolto: eaggiunto: ;

aggiunto: b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

tolto: b) inoltre, per ciascuna delle sezioni, tre rappresentanti delle rispettive categorieaggiunto: c) tre rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre tolto: dei lavoratori, nominati aggiunto: rappresentanti dei lavoratori dell'artigianato; un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori rispettivamente della foglia del tabacco, del credito, dell'assicurazione, dei servizi tributari appaltati; due rappresentanti delle cooperative. La nomina dei predetti rappresentanti e' fatta dal Ministro per il lavoro e la previdenzatolto: , sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali;

tolto: c) infine,aggiunto: d) un rappresentante del Ministero tolto: della industria e commercio per ciascuna delle sezioni dell'industria e dell'artigianato aggiunto: dell'industria e del commercio, un rappresentante del Ministero della marina mercantile tolto: per la sezione dell'industria eaggiunto: , un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o un rappresentante del tolto: Ministero della agricoltura, e delle foreste per la sezione dell'agricoltura aggiunto: Ministro delle partecipazioni statali. Per i membri indicati alle lettere a), b), d) e per ciascuna delle rappresentanze delle categorie indicate alla lettera e) puo' essere nominato un membro supplente. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' nominare esperti che abbiano particolare competenza nella materia; non hanno diritto di voto. Altresi' non hanno diritto di voto i membri del Comitato di cui alle lettere a), b) e d) del presente articolo quando siano poste all'ordine del giorno del Comitato predetto le materie di cui al n. 3) del successivo articolo 55. Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenzatolto: , sociale e dura in carica tre anni. I membri nominati in sostituzione di coloro che hanno cessato dall'ufficio prima della tolto: oridinaria aggiunto: ordinaria scadenza triennale durano in caricaaggiunto: , fino al termine di scadenza dei membri che furono chiamati a sostituire. Il Comitato puo' tolto: essere convocato in assemblea plenaria per le questioni di ordine generale. Nel caso in cui in una sezione del Comitato siano trattate questioni interessanti categorie di datori di lavoro e di lavoratori inquadrate in altro settore della Cassa unica, sono chiamati a partecipare alla riunione i rappresentanti delle categorie interessate facenti parte delle competenti sezioni del Comitato aggiunto: costituire Commissioni particolari per l'esame dei ricorsi concernenti l'applicazione dei contributi e delle prestazioni e per lo studio delle altre questioni che riterra' opportuno. Alle riunioni del Comitato tolto: e delle Sezioni interviene con voto consultivo il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale aggiunto: o in sua vece uno dei vice direttori generali da lui designato, e possono essere chiamati dal presidente a parteciparviaggiunto: , per l'esame di questioni particolari, i rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle tolto: amministrazioni aggiunto: Amministrazioni centrali interessate alle questioni stesse.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art54 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari