Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 settembre 1956 al 12 maggio 1981. Leggi il testo vigente →

[1]TESTO UNICO DELLE NORME SUGLI ASSEGNI FAMILIARI

[2]Art. 1. (Art. 1 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Artt. 1 e 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Art. 12 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).

[3]Gli assegni familiari previsti dal presente testo unico spettano, per i figli, il coniuge, i genitori e le altre persone a carico indicate nei successivi articoli 3 e 8, ai capi-famiglia che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri nel territorio della Repubblica, qualunque ne sia l'eta', il sesso e la nazionalita'. Sono compresi fra i prestatori di lavoro indicati al precedente comma i soci di societa' e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' e degli enti stessi. Gli assegni non spettano per le persone a carico che risiedono fuori del territorio della Repubblica. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 luglio 1956, n. 1035

1

La L. 31 luglio 1956, n. 1035 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga a quanto e' previsto dall'art. 1, ultimo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, gli assegni familiari spettano ai lavoratori stranieri immigrati in Italia anche se le persone a carico per le quali la corresponsione degli assegni e' prevista risiedono nello Stato del quale i lavoratori stessi sono cittadini".

Testo in vigore dal 30 settembre 1956 al 12 maggio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 settembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1955 al 30 settembre 1956.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 luglio 1956, n. 1035

    La L. 31 luglio 1956, n. 1035 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga a quanto e' previsto dall'art. 1, ultimo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, gli assegni familiari spettano ai lavoratori stranieri immigrati in Italia anche se le persone a carico per le quali la corresponsione degli assegni e' prevista risiedono nello Stato del quale i lavoratori stessi sono cittadini".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art1 · fonte del testo

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