[1](Art. 12 decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 11 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855).

[2]Gli aggiunti di procura ((di seconda classe)) sono nominati con decreto del Capo del Governo tra gli iscritti nell'albo dei procuratori legali e tra gli uditori di tribunale o di pretura che abbiano compiuto rispettivamente dodici o diciotto mesi di tirocinio effettivo, purche' siano riconosciuti idonei dalla Commissione del personale.

[3]Gli aggiunti di procura possono anche essere nominati in seguito a concorso per esami, al quale saranno ammessi coloro che soddisfino alle condizioni di cui al comma precedente, nonche' i laureati in giurisprudenza aventi i requisiti per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali. Alla pratica forense nello studio di un procuratore e' equiparata la pratica presso un avvocato o presso l'Avvocatura dello Stato. L'esame e' teorico e pratico e verte sulle materie dell'esame di concorso per l'iscrizione nell'albo dei procuratori, secondo le norme stabilite dal regolamento.

[4]Per conseguire la nomina ad aggiunto di procura occorre non avere superato l'eta' di anni trenta, fatta eccezione per coloro che provengano dal ruolo della magistratura e salve d'altre eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

[5]Dopo un anno di esercizio delle loro funzioni gli aggiunti di procura sono scrutinati dalla Commissione del personale all'effetto di stabilire se debbano rimanere in servizio od essere licenziati con preavviso di tre mesi e senza diritto ad alcuna indennita'.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art32 · fonte del testo

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