[1](Art. 8 terzo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).

[2]Per la nomina, le promozioni e il collocamento a riposo del personale d'ordine e subalterno dell'Avvocatura dello Stato si applicano, in quanto non sia diversamente disposto nel presente testo unico e nel relativo regolamento, le norme del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e rispettive modificazioni ed integrazioni.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art39 · fonte del testo

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