[1](Art. 13 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; R. decreto 16 maggio 1872, n. 826; R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2 - N. 60).

[2]((L'avvocato generale dello Stato:

[3]determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;

[4]presiede e convoca il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il comitato consultivo;

[5]vigila su tutti gli uffici, i servizi e il personale dell'Avvocatura dello Stato e soprintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali;

[6]risolve, sentito il comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole amministrazioni;

[7]assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo;

[8]riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta dall'Avvocatura dello Stato, presentando apposite relazioni, e segnala anche prontamente le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attivita' di istituto;

[9]fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente attribuiti alla sua competenza, nonche' ogni altro provvedimento riguardante gli uffici ed il personale dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra autorita'.

[10]In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale e' sostituito dal vice avvocato generale con maggiore anzianita' nell'incarico)).

[11]14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 aprile 1979, n. 103

14

La L. 3 aprile 1979, n. 103 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 1979.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2567/2026

    5 febbraio 2026
    • Avvocatura dello Stato

    In base all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con r.d. n. 1611 del 1933 e modificato dalla legge n. 103 del 1979, i procuratori dello Stato possono assumere, allo stesso modo degli avvocati dello Stato, la rappresentanza e la difesa in giudizio - anche dinanzi alle magistrature superiori - delle amministrazioni statali nonché degli enti pubblici non statali autorizzati da disposizioni di legge o di regolamento ad avvalersi del patrocinio erariale, incluse le agenzie fiscali, risultando la ripartizione del lavoro fra gli avvocati e i procuratori dello Stato attività interna all'ufficio, disciplinata dalla legge e non soggetta a obblighi di forma o di pubblicità.

    Art. 15 · Art. 8 Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato · Art. 9 Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art15 · fonte del testo

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