Art. 90 — Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1993 al 28 febbraio 2006. Leggi il testo vigente →

(( 1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro anni, il tribunale di sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si e' sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socioriabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni)) La sospensione della esecuzione non puo' essere concessa se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, ne' alle obbligazioni civili derivanti dal reato. La sospensione della esecuzione della pena non puo' essere concessa piu' di una volta ed il tribunale ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1 puo' tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con piu' condanne divenute definitive anteriormente all'istanza di cui all'art. 91, comma 1.

Testo in vigore dal 15 maggio 1993 al 28 febbraio 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 133/1992

    Questione infondata
    27 marzo 1992

    a) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 bis della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondente all'art. 90 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione dal giu…

    Art. 82-bis Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 90 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 cost. · Art. 71 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 maggio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1990 al 15 maggio 1993. 5 parole tolte, 25 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a tolto: tre aggiunto: quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, aggiunto: ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro anni, il tribunale di sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si e' sottoposta o tolto: abbia aggiunto: ha in corso un programma terapeutico e tolto: socio-riabilitativo aggiunto: socioriabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria aggiunto: o ancora da scontare, non superano i quattro annitolto: . La sospensione della esecuzione non puo' essere concessa se nel periodo compreso tra …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art90 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari