Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 35/1998

    Questione inammissibile
    26 febbraio 1998

    Sono manifestamente inammissibili, per evidente difetto di attuale rilevanza nella fase di giudizio di cui l'autorità rimettente è investita, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, 101 e 102 Cost., nei confronti dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (sull'ordinamento penitenziario e l'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e dall'art. 91, commi 3 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (sulla disciplina degli stupefacenti), nella parte in cui, nel prevedere il potere-dovere del pubblico ministero, in seguito a presentazione, da parte del condannato, di istanza di affidamento al servizio sociale, prima della emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, di disporne, se non osti il limite di pena, la sospensione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza sulla concessione o meno della misura alternativa, attribuiscono al pubblico ministero una competenza che dovrebbe invece ricomprendersi tra quelle spettanti al tribunale di sorveglianza. L'incidente di costituzionalità è stato infatti promosso, nei casi in questione - in sede di decisione su istanze di affidamento al servizio sociale, e dopo che i provvedimenti di sospensione degli ordini di carcerazione erano stati già adottati dal pubblico ministero - dal Tribunale di sorveglianza, che non è però chiamato, in tale sede, a fare applicazione delle norme impugnate. - Cfr., 'ex plurimis', O. nn. 485/1995. red.: S. Pomodoro

    Art. 47 Ordinamento penitenziario · Art. 11 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta' · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 21 gennaio 2001 al 28 febbraio 2006. 127 parole tolte, 201 parole aggiunte.

tolto: La sospensione della esecuzione della pena e' concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede. All'istanza e'aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49. 2. All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena e' allegata, a pena di inammissibilita', certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze tolto: attestante aggiunto: o da una struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante, ai sensi dell'articolo 123, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo tolto: prescelto aggiunto: scelto, l'indicazione della strutturatolto: , anche privata, ove il programma e' stato eseguito tolto: o e' in corso, le modalita' di realizzazione tolto: e l'eventuale completamento del programma. aggiunto: ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49. 4. Se l'ordine di carcerazione tolto: non e' stato ancora emesso o eseguito, l'istanza aggiunto: e' gia' stato eseguito la domanda e' presentata al tolto: pubblico ministero aggiunto: magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se tolto: non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90, sospende l'emissione o l'esecuzione fino aggiunto: l'istanza e' ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, puo' disporre l'applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del tolto: tribunale aggiunto: Tribunale di sorveglianza, tolto: al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza e' presentata dopo che l'ordine di carcerazione e' stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90. aggiunto: il magistrato di sorveglianza e' competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo 93, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art91 · fonte del testo

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