Art. 90 — Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva

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Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si e' sottoposta o abbia in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'art. 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria, non superano i quattro anni. La sospensione della esecuzione non puo' essere concessa se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, ne' alle obbligazioni civili derivanti dal reato. La sospensione della esecuzione della pena non puo' essere concessa piu' di una volta ed il tribunale ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1 puo' tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con piu' condanne divenute definitive anteriormente all'istanza di cui all'art. 91, comma 1.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1990 al 15 maggio 1993

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 133/1992

    Questione infondata
    27 marzo 1992

    a) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 bis della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondente all'art. 90 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione dal giu…

    Art. 82-bis Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 90 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 cost. · Art. 71 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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