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[1](Art. 176 T. U. 1926).
[2]L'ammonizione comincia a decorrere dal giorno della ordinanza e cessa di diritto allo scadere del biennio se l'ammonito non abbia, nel frattempo, commesso un reato.
[3]Se nel corso del biennio l'ammonito commetta un reato, per il quale riporti successivamente condanna e l'ammonizione non debba cessare, il biennio ricomincia a decorrere dal giorno nel quale e' scontata la pena.
Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 8 luglio 1956
