Art. 14 codice antimafia — Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale

La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto e' comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d'ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosita' dell'agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale e' scontata la pena. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato e' sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale e' cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato e' sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si e' protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosita' sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorita' di pubblica sicurezza, nonche' presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosita' sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso e' comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosita' sociale e' cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione. 57

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

57

La Corte costituzionale con sentenza 24 settembre - 17ottobre 2024, n. 162 (in G.U. 1ª s.s. 23/10/2024, n. 43) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), limitatamente alle parole «se esso si e' protratto per almeno due anni,»".

Testo vigente dal 24 ottobre 2024

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 162/2024

    Ha colpito questo articolo
    17 ottobre 2024

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., l’art. 14, comma 2-ter, del d.lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni,». La disposizione denunciata dal Tribunale di Oristano prevedendo che, in caso di sospensione dell’esecuzione della sorveglianza speciale durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto a detenzione per esecuzione di pena, il tribunale verifica la persistenza della sua pericolosità sociale soltanto ove lo stato di detenzione si sia protratto per almeno due anni, reintroduce, di fatto, una presunzione di persistente pericolosità laddove la sospensione sia inferiore a due anni. Al contrario, sia per le misure di sicurezza che per quelle di prevenzione – accomunate dalla finalità di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi e di favorirne il recupero all’ordinato vivere civile, al punto da poter essere considerate come “due species di un unico genus” – il giudice è tenuto ad accertare la pericolosità sociale non soltanto nel momento dell’adozione della misura, ma anche nell’ipotesi in cui l’esecuzione della misura dovesse essere sospesa in conseguenza dello stato di detenzione dell’interessato: il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa infatti la possibilità che intervengano modifiche nell’atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile, a maggior ragione quando la persona, durante tale lasso temporale, sia sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione. La presunzione in parola viola, pertanto, anzitutto l’art. 3 Cost., risultando per un verso intrinsecamente irragionevole, e per altro verso foriera di un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla parallela disciplina oggi applicabile alle misure di sicurezza (art. 679, comma 1, cod. proc. pen.). Né può prevalere l’argomento che la presunzione relativa può essere vinta allorché l’interessato solleciti la revoca della misura (art. 11, comma 2, cod. antimafia), perché in un ordinamento in cui il godimento del diritto fondamentale alla libertà personale costituisce la “regola”, non può che spettare all’autorità pubblica l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti individuati dalla legge per la sua legittima, ed “eccezionale”, limitazione. È poi violato anche l’art. 13 Cost., poiché l’esecuzione della sorveglianza speciale, che comporta una restrizione della libertà personale, prevede un meccanismo di tutela giurisdizionale successivo e soltanto eventuale su un requisito centrale, quello della pericolosità dell’interessato. Infine, è violato anche il principio della necessaria finalità rieducativa della pena: se è vero che il successo di un trattamento rieducativo non è mai scontato, la presunzione legislativa in esame muove dal non condivisibile presupposto che un trattamento penitenziario in ipotesi protrattosi fino a due anni sia radicalmente inidoneo a modificare l’attitudine antisociale di chi vi è sottoposto. In conseguenza dell’ablazione effetto della pronuncia, dopo la cessazione dello stato di detenzione il tribunale sarà tenuto a verificare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato, con le modalità prescritte dalla disposizione in esame. Sino a tale rivalutazione, la misura di prevenzione in precedenza disposta dovrà considerarsi ancora sospesa, e le prescrizioni con essa imposte non potranno avere effetto nei confronti dell’interessato. Resta ferma per il tribunale la possibilità di procedere alla rivalutazione della pericolosità dell’interessato in un momento immediatamente antecedente la scarcerazione del destinatario della misura di sicurezza, ovvero di omettere la rivalutazione quando la misura sia stata adottata per la prima volta nell’imminenza di tale scarcerazione, tenendo conto dell’evoluzione della personalità dell’interessato durante l’esecuzione della pena. (Precedenti: S. 46/2024 - mass. 46029; S. 149/2018 - mass. 39985; S. 291/2013 - mass. 37489; S. 1102/1988 - mass. 13959; S. 249/1983 - mass. 13314; S. 139/1982 - mass. 9265; S. 1/1971 - mass. 5351; S. 11/1956 - mass. 41).

    Art. 14 codice antimafia · Art. 1 Piano straordinario contro le mafie · Art. 2 Piano straordinario contro le mafie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 2017 al 24 ottobre 2024. 2 parole tolte.

… quale e' cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. tolto: 2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato e' … tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzioneaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 24 settembre - 17ottobre 2024, n. 162 (in G.U. 1ª s.s. 23/10/2024, n. 43) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), limitatamente alle parole «se esso si e' protratto per almeno due anni,»".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art14 · fonte del testo

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