[1](Art. 172 T. U. 1926).

[2]Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col provento di reati, la Commissione gli prescrive, nell'ordinanza di ammonizione, di darsi in un congruo termine al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorita' locale di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorita' medesima.

[3]Se si tratta di persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato, la Commissione, oltre alle prescrizioni suindicate puo' imporre tutte quelle altre che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle particolari condizioni sociali e familiari dell'ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale o politica. 19

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

19

La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia".

Testo vigente dal 8 luglio 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 34/1956

    Questione infondata
    30 ottobre 1956

    Respinta l'eccezione di incompetenza dedotta dall'Avvocatura dello Stato, dichiara manifesta la infondatezza delle questioni proposte con le ventisei ordinanze relative agli artt. 157, 163, 164 e 170 del T.U. delle leggi di p.s., in seguito alla pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 2 del 14 giugno 1956, n. 10 del 20 giugno 1956 e n. 11 del 19 giugno 1956. Or…

    Art. 136 cost. · Art. 157 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 163 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 164 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 luglio 1956

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 8 luglio 1956.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art170 · fonte del testo

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