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[1](Art. 176 e 178 T. U. 1926).

[2]Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, l'ammonito che, per un reato commesso dopo l'ordinanza di ammonizione, abbia riportato condanna a pena detentiva puo' essere sottoposto a liberta' vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 8 luglio 1956

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 33/1956

    Questione infondata
    30 ottobre 1956

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale identica ad altra già dichiarata fondata da una precedente pronuncia della Corte, per effetto della quale le norme denunciate hanno cessato di avere efficacia e sono divenute inapplicabili dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art.13 Cost. - dell'art.174 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D.18 giugno 1931, n.773, relativo all'istituto dell'ammonizione da parte dell'autorità amministrativa per ragioni di sicurezza pubblica). - V. Sent. n. 11/1956.

    Art. 13 cost. · Art. 136 cost. · Art. 174 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 30 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art174 · fonte del testo

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