Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1945 al 8 luglio 1956. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 166 T. U. 1926).

[2]Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia al prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente ((...)).

[3]Sono altresi' denunziati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.

[4]La denunzia puo' essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del questore.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1945 al 8 luglio 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 34/1956

    Questione infondata
    30 ottobre 1956

    Respinta l'eccezione di incompetenza dedotta dall'Avvocatura dello Stato, dichiara manifesta la infondatezza delle questioni proposte con le ventisei ordinanze relative agli artt. 157, 163, 164 e 170 del T.U. delle leggi di p.s., in seguito alla pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 2 del 14 giugno 1956, n. 10 del 20 giugno 1956 e n. 11 del 19 giugno 1956. Or…

    Art. 136 cost. · Art. 157 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 163 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 164 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 26/1956

    Questione infondata
    21 luglio 1956

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale identica ad altra già riconosciuta fondata da una precedente pronuncia della Corte, per effetto della quale le norme impugnate hanno cessato di avere efficacia e sono divenute inapplicabili dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 13 Cost. - degli artt. da 164 a 176 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, relativi all'istituto dell'ammonizione da parte dell'autorità amministrativa per ragioni di sicurezza pubblica). V. Sent. n. 11/1956.

    Art. 13 cost. · Art. 136 cost. · Art. 164 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 30 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 gennaio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 17 gennaio 1945. 7 parole tolte.

… ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente tolto: o per gli ordinamenti politici dello Statoaggiunto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art164 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari