Corte costituzionale

Ordinanza n. 26/1956

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1956 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Epigrafe

ha deliberato in Camera di Consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli art. 164 e seguenti

del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,

promosso con l'ordinanza 14 marzo 1956 del Pretore di Lodi nel

procedimento penale a carico di Raddato Gaetano, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed

iscritta al n. 114 del Registro ordinanze 1956:

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Ritenuto

Che con la ordinanza sopra indicata del 14 marzo 1956 del Pretore

di Lodi è stata sollevata la questione circa la legittimità

costituzionale delle disposizioni riguardanti l'ammonizione, di cui

agli art. 164 e seguenti del T.U. delle leggi di p.s. approvato con

R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento al disposto dell'art. 13

della Costituzione;

Che l'Avvocatura generale dello Stato, con le sue deduzioni

depositate nella cancelleria della Corte il 10 aprile 1956 ha chiesto,

in via principale, che sia dichiarato non luogo a giudizio di

legittimità costituzionale in quanto la impugnativa riguarda

disposizioni anteriori all'entrata in vigore della Costituzione e, in

via subordinata, che sia dichiarato non sussistere alcuna

incompatibilità fra le norme sull'ammonizione e il citato art. 13

della Costituzione;

Considerato che con la sentenza n. 1 di questa Corte, del 5 giugno

1956, è stata ritenuta - e qui deve essere confermata la competenza

della Corte a giudicare della legittimità costituzionale delle leggi e

degli atti aventi forza di legge sia posteriori che anteriori

all'entrata in vigore della Costituzione;

Che con l'altra sentenza n. 11 del 19 giugno 1956 la Corte ha

dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni

riguardanti l'ammonizione, di cui agli artt. dal 164 al 176 del T.U.

delle leggi di p.s.;

Che, per effetto di tale sentenza, le indicate disposizioni hanno

cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non possono

avere applicazione dal giorno successivo alla Pubblicazione della

sentenza stessa (art. 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, comma 2, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e l'art. 9, 2 comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956);

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Respinge l'eccezione di incompetenza proposta dall'Avvocatura dello

Stato e dichiara la manifesta infondatezza, per sopraggiunta

inefficacia delle norme denunciate, della questione di legittimità

costituzionale sollevata.

Ordina il rinvio degli atti al Pretore di Lodi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1956:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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