Corte costituzionale

Sentenza n. 10/1956

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1956 · relatore Antonino Papaldo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 163 del T.U.

delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n.

773, promosso con l'ordinanza 26 gennaio 1956 del Pretore di Livorno

nel procedimento penale a carico di Vittori Giuseppe, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 3 marzo 1956, n. 53 ed iscritta

al n. 55 Registro ordinanze 1956:

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Udita nell'udienza pubblica del 16 maggio 1956 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

Udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini.

Motivazione

Ritenuto, in fatto:

Il giorno 3 gennaio 1956, il Commissario di p.s. di Carrara

ordinava a Vittori Giuseppe di rientrare a Segni, suo comune di

residenza, e di presentarsi al Sindaco entro il successivo giorno 6.

Il Vittori veniva all'uopo munito di foglio di via obbligatorio; ma

egli non si presentava al Sindaco di Segni entro il termine

prefissatogli e il giorno 16 gennaio 1956, sorpreso in Livorno, veniva

arrestato e denunciato per contravvenzione all'ordine di rimpatrio.

Il 26 gennaio 1956, nel dibattimento davanti al Pretore di Livorno

al Vittori fu contestata la contravvenzione all'art. 163 ultimo comma

delle leggi di p.s.

La difesa sollevò l'eccezione di illegittimità costituzionale del

predetto art. 163 in relazione all'art. 16 della Costituzione, e il

Pretore, ritenuta pregiudiziale e non manifestamente infondata tale

eccezione, con ordinanza pronunciata in udienza sospese il giudizio e

dispose la rimessione degli atti a questa Corte.

Il Vittori non si costituiva.

Intervenne invece regolarmente la Presidenza del Consiglio dei

Ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale

presentò e illustrò oralmente le proprie deduzioni.

L'Avvocatura, in via pregiudiziale, eccepì la incompetenza della

Corte a giudicare sulle questioni di legittimità costituzionale

relative alle leggi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione;

nel merito, concluse respingersi l'eccezione di incostituzionalità

della norma impugnata.Considerato, in diritto:

1) Sull'eccezione pregiudiziale questa Corte, con la sentenza n. 1,

5 giugno 1956, ha dichiarato la propria competenza a giudicare le

questioni di legittimità costituzionale relative alle leggi ed agli

atti aventi forza di legge anche se anteriori all'entrata in vigore

della Costituzione. Pertanto la Corte, riaffermando i motivi addotti su

tale punto nella sua precedente sentenza, giudica infondata l'eccezione

pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato.

2) Nel merito, la Corte ritiene che si debba respingere l'eccezione

di illegittimità costituzionale dell'art. 163 del Testo unico leggi di

p.s.

Con sentenza n. 2, 14 giugno 1956, questa Corte ha dichiarato

infondata, salvo in due punti relativi alle persone genericamente

sospette e alla traduzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 157 legge di p.s., che contempla il rimpatrio con foglio di

via obbligatorio. Ora, l'impugnato articolo 163 è intimamente

collegato con l'art. 157, ma non nelle due parti di quest'ultimo

articolo, delle quali la Corte ha dichiarato la illegittimità

costituzionale.

Ad evitare equivoci, sarà bene soggiungere: è vero che l'art.

163 nel comma 3 prevede la traduzione, ma detto comma corrisponde

fedelmente all'ultimo comma dell'art. 157 di cui la Corte ha escluso la

illegittimità costituzionale, in quanto prevede la traduzione ma non

come conseguenza di un provvedimento dell'Autorità di p.s., bensì

come conseguenza di una sentenza dell'Autorità giudiziaria, anzi come

conseguenza di una pena scontata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura

generale dello Stato, dichiara infondata la questione di legittimità

costituzionale nei riguardi dell'art. 163 T.U. leggi di p.s., sollevata

con l'ordinanza, menzionata in epigrafe, del Pretore di Livorno nel

procedimento penale a carico di Vittori Giuseppe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.

ECLI:IT:COST:1956:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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