Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 16/1983

    Altra decisione
    1 febbraio 1983

    Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 Cost. - dell'art. 156 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui esclude la possibilità di promuovere collette o sottoscrizioni, con o senza licenza del questore, in favore di culti diversi da quello cattolico, essendo entrata in vigore nelle more del giudizio la legge 18 novembre 1981, n. 659, il cui art. 3, settimo comma, ha abrogato, tra le altre, la disposizione impugnata, per cui si rende necessario un nuovo esame della rilevanza alla luce della sopravvenuta norma testè indicata. - O. n. 13/82, in ordine ad identiche questioni di legittimità costituzionale.

    Art. 3 cost. · Art. 8 cost. · Art. 19 cost. · Art. 156 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 13/1982

    Altra decisione
    1 febbraio 1982

    Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 8, 19, 20, 21 e 49 Cost., nonché all'art. 18, nn. 1 e 3, della legge 25 ottobre 1977, n. 881, di ratifica del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - dell'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, il quale prescrive la licenza del questore per le questue in luogo pubblico anche se fatte a fini religiosi o politici, nonché dell'art. 285 del regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635. Nelle more dei giudizi a quibus è stata, infatti, pubblicata ed è entrata in vigore la legge 18 novembre 1981, n. 659, avente per dichiarato oggetto il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, il cui art. 3, settimo comma, ha disposto l'espressa abrogazione delle norme impugnate, per cui si rende necessario il riesame del giudizio sulla rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale, alla luce della sopravvenuta normativa.

    Art. 3 cost. · Art. 8 cost. · Art. 19 cost. · Art. 20 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 50/1975

    Questione infondata
    6 marzo 1975

    L'esclusione della facoltà di autorizzare le questue per scopi politici non contrasta con l'art. 40 della Costituzione poiché appartiene alla prudente scelta del legislatore ordinario la valutazione delle varie ipotesi concrete di esercizio delle questue e della relativa regolamentazione, ai fini del più opportuno contemperamento dell'uso della facoltà in esame con la salvaguardia degli altri interessi collettivi degni di tutela.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 18 cost. · Art. 19 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 13 settembre 1977 al 9 dicembre 1981. 99 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: (Art. 157 T. U. 1926).

tolto: Salvo quanto e' disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza del questore, raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue, nemmeno col mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione.

tolto: La licenza puo' essere conceduta soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni.

tolto: Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa.

tolto: La licenza stessa vale solamente per i Comuni nell'ambito della provincia in cui e' rilasciata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1981, N. 659

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art156 · fonte del testo

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