Articolo abrogato dalla l. 18 novembre 1981, n. 659.
Abrogato dal 9 dicembre 1981
Articolo abrogato dalla l. 18 novembre 1981, n. 659.
Abrogato dal 9 dicembre 1981
7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 Cost. - dell'art. 156 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui esclude la possibilità di promuovere collette o sottoscrizioni, con o senza licenza del questore, in favore di culti diversi da quello cattolico, essendo entrata in vigore nelle more del giudizio la legge 18 novembre 1981, n. 659, il cui art. 3, settimo comma, ha abrogato, tra le altre, la disposizione impugnata, per cui si rende necessario un nuovo esame della rilevanza alla luce della sopravvenuta norma testè indicata. - O. n. 13/82, in ordine ad identiche questioni di legittimità costituzionale.
Art. 3 cost. · Art. 8 cost. · Art. 19 cost. · Art. 156 Testo unico di pubblica sicurezza
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 8, 19, 20, 21 e 49 Cost., nonché all'art. 18, nn. 1 e 3, della legge 25 ottobre 1977, n. 881, di ratifica del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - dell'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, il quale prescrive la licenza del questore per le questue in luogo pubblico anche se fatte a fini religiosi o politici, nonché dell'art. 285 del regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635. Nelle more dei giudizi a quibus è stata, infatti, pubblicata ed è entrata in vigore la legge 18 novembre 1981, n. 659, avente per dichiarato oggetto il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, il cui art. 3, settimo comma, ha disposto l'espressa abrogazione delle norme impugnate, per cui si rende necessario il riesame del giudizio sulla rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale, alla luce della sopravvenuta normativa.
Art. 3 cost. · Art. 8 cost. · Art. 19 cost. · Art. 20 cost.
L'esclusione della facoltà di autorizzare le questue per scopi politici non contrasta con l'art. 40 della Costituzione poiché appartiene alla prudente scelta del legislatore ordinario la valutazione delle varie ipotesi concrete di esercizio delle questue e della relativa regolamentazione, ai fini del più opportuno contemperamento dell'uso della facoltà in esame con la salvaguardia degli altri interessi collettivi degni di tutela.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 18 cost. · Art. 19 cost.
Non appare esatta la tesi secondo cui la potestà conferita al questore di rilasciare licenze per la raccolta di collette (art. 156 t.u. di p.s.) risulterebbe sfornita di quei limiti necessari a garantire il rispetto del dovere dell'eguale trattamento, a parità delle condizioni soggettive ed oggettive inerenti alle richieste di licenza. Soccorrono infatti, per giungere a conclusioni diverse, i principi generali valevoli a preservare dall'arbitrio l'attività della pubblica amministrazione quando incida sulla sfera di libertà dei cittadini, quali quelli riguardanti l'obbligo di far precedere i provvedimenti di rifiuto della licenza da motivazioni sufficienti a rendere possibile il sindacato giudiziario sui medesimi. Rifiuto che pertanto potrebbero risultare giustificato solo quando si dimostri necessario alla tutela di altri interessi suscettibili di venire in conflitto con la pubblica raccolta di fondi per mezzo di questue o collette, e che appunto vogliono salvaguardare con l'intervento preventivo del questore. Tali sono, oltre all'interesse generale al mantenimento dell'ordine pubblico, quello, cui la Corte ha fatto riferimento nella precedente sentenza, di preservare i cittadini delle molestie delle velate e fastidiose coercizioni (che potrebbero eventualmente pregiudicare anche il diritto a non rivelare le proprie convinzioni), e talvolta anche delle frodi verificabili attraverso le raccolte stesse.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 18 cost. · Art. 19 cost.
Vedi: Sent. n. 2/1957 B.
Art. 3 cost. · Art. 49 cost. · Art. 156 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 17 Testo unico di pubblica sicurezza
Non sussiste preclusione al riesame da parte della Corte di una questione di legittimità costituzionale, di cui una precedente pronuncia abbia già dichiarato la infondatezza. Pertanto è ammissibile la riproposizione della stessa questione in occasione di altro giudizio. (Nella specie era stato impugnato l'art. 156 del T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, con riferimento all'art. 3 Cost., nonostante che la Corte in precedenza avesse già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di detta disposizione in riferimento agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 39, 45 e 49 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 17 cost. · Art. 18 cost. · Art. 19 cost.
(Principio ribadito in riferimento alla questione di legittimità costituzionale - sollevata con riguardo agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 39, 45 e 49 della Cost. - dell'art. 156 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e degli artt. 285 e 286 del relativo regolamento, concernenti la licenza per raccolta di fondi e per questua). Conformi: sentt. nn. 1/56 C, 3/56 A, 8/56 A, 10/56 A, 11/56 A.
Art. 17 cost. · Art. 18 cost. · Art. 19 cost. · Art. 21 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 13 settembre 1977 al 9 dicembre 1981. 99 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: (Art. 157 T. U. 1926).
tolto: Salvo quanto e' disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza del questore, raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue, nemmeno col mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione.
tolto: La licenza puo' essere conceduta soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni.
tolto: Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa.
tolto: La licenza stessa vale solamente per i Comuni nell'ambito della provincia in cui e' rilasciata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1981, N. 659
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art156 · fonte del testo
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