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[1](Art. 157 T. U. 1926).
[2]Salvo quanto e' disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza del questore, raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue, nemmeno col mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione.
[3]La licenza puo' essere conceduta soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni.
[4]Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa.
[5]La licenza stessa vale solamente per i Comuni nell'ambito della provincia in cui e' rilasciata. 44a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
44aIl D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 15) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156".
Testo in vigore dal 13 settembre 1977 al 9 dicembre 1981
