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[1](Art. 157 T. U. 1926).
[2]Salvo quanto e' disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza del questore, raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue, nemmeno col mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione.
[3]La licenza puo' essere conceduta soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni.
[4]Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa.
[5]La licenza stessa vale solamente per i Comuni nell'ambito della provincia in cui e' rilasciata.
Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 13 settembre 1977
