Corte costituzionale

Sentenza n. 12/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1972 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 156

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d.

18 giugno 1931, n. 773, e degli artt. 285 e 286 del regolamento per

l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con r.d. 6 maggio

1940, n. 635, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 febbraio 1965 dal tribunale di Reggio

Emilia nel procedimento penale a carico di Ilari Silvana ed altri,

iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 30 aprile 1965;

2) ordinanza emessa il 14 giugno 1965 dal pretore di Avezzano nel

procedimento penale a carico di Spera Ferdinando, iscritta al n. 154

del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965;

3) ordinanza emessa il 14 settembre 1965 dal tribunale di Brescia

nel procedimento penale a carico di Faustinelli Cesare, iscritta al n.

192 del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 273 del 30 ottobre 1965;

4) ordinanza emessa il 19 novembre 1965 dal pretore di Gonzaga nel

procedimento penale a carico di Truzzi Pietro, iscritta al n. 11 del

registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966;

5) ordinanza emessa il 15 dicembre 1965 dal pretore di Mantova nel

procedimento penale a carico di Agosti Francesco ed altri, iscritta al

n. 74 del registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966;

6) ordinanza emessa il 7 marzo 1966 dal tribunale di Grosseto nel

procedimento penale a carico di Sinibaldi Norma, iscritta al n. 77 del

registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n.124 del 21 maggio 1966;

7) ordinanza emessa il 14 aprile 1966 dal pretore di Lucera nel

procedimento penale a carico di De Peppo Pietro, iscritta al n. 88 del

registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 143 dell'11 giugno 1966;

8) ordinanza emessa il 4 maggio 1966 dal pretore di Bari nel

procedimento penale a carico di Papapietro Giovanni e D'Onchia

Domenico, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1966 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966;

9) ordinanza emessa il 4 giugno 1966 dal pretore di Bologna nel

procedimento penale a carico di Fanti Guido e Soglia Sergio, iscritta

al n. 142 del registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966;

10) ordinanza emessa l'8 giugno 1967 dal pretore di Ragusa nel

procedimento penale a carico di Caruso Francesco, iscritta al n. 169

del registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967;

11) ordinanza emessa il 19 giugno 1968 dal pretore di Arezzo nel

procedimento penale a carico di Milaneschi Amerigo, iscritta al n. 207

del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione di Sinibaldi Norma, Papapietro Giovanni e

D'Onchia Domenico;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1971 il Giudice relatore

Costantino Mortati;

uditi l'avv. Francesco Chioccon, per Sinibaldi, l'avv. Luciano

Ventura, per Papapietro e D'Onchia, ed il sostituto avvocato generale

dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale contro Ilari Silvana ed

altri, appellanti avverso la sentenza con la quale il pretore di Reggio

Emilia li aveva condannati alla pena di lire tremila di ammenda per

avere raccolto fondi a vantaggio della Camera del lavoro di Vezzano sul

Crostolo senza avere ottenuto l'autorizzazione del questore, il

tribunale di quella città, con ordinanza in data 12 febbraio 1965, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del

t.u. delle leggi di p.s., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773,

il quale subordina appunto all'autorizzazione amministrativa

(conseguibile peraltro solo ove siano rivolte a fini patriottici o

scientifici o di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni) la

legittimità delle questue o collette, in riferimento agli artt. 2, 3 e

21 della Costituzione, e ciò, sia per la limitazione che questa

disposizione arreca ai diritti di libertà, sia per la disparità di

trattamento che ne deriva rispetto alle questue religiose, cui la norma

è espressamente dichiarata inapplicabile.

Nessuno si è costituito avanti la Corte.

2. - Lo stesso art. 156 del testo unico è stato altresì

impugnato, insieme con gli artt. 285 e 286 del regolamento approvato

con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, dal pretore di Avezzano il quale,

nell'ordinanza in data 14 giugno 1965, pronunciata nel corso del

procedimento penale contro Spera Ferdinando, segretario della

Federazione giovanile comunista marsicana, deduce il contrasto di tali

disposizioni con l'art. 3 della Costituzione, richiamandosi anch'egli

alla differenza di trattamento che ne deriva fra collette religiose ed

altre.

In questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri il quale ha concluso per l'inammissibilità della questione

relativa alle norme del regolamento e per l'infondatezza di quella

relativa all'art. 156 del testo unico.

Nell'atto d'intervento, ricordata la sentenza di questa Corte n. 2

del 1957, si illustrano le ragioni che hanno consigliato il legislatore

a riservare all'autorità amministrativa il controllo della rispondenza

delle collette a quelle finalità che giustificano la loro

autorizzazione e si osserva che l'art. 285 del regolamento fornisce un

utile strumento interpretativo per l'applicazione della legge quando

specifica che sono da considerare come rivolte a fini di beneficenza le

collette a favore degli ordini mendicanti o delle chiese povere e che

non occorre l'autorizzazione del questore quando siano gli stessi

religiosi ad eseguirle.

Passando quindi ad esaminare la disciplina generale delle collette

religiose, quale risulta dall'art. 2 del Concordato e dall'art. 4 del

r.d. 28 febbraio 1930, n. 289, sui culti ammessi nello Stato, per i

quali possono essere eseguite collette all'interno o all'ingresso degli

edifici destinati al culto, la difesa dello Stato osserva che potrebbe

dubitarsi che nella specie si tratti di questue o collette in senso

tecnico, in quanto in questi casi la richiesta non è rivolta ad una

pluralità indeterminata di persone, ma soltanto a coloro che

frequentano gli edifici destinati al culto.

Dopo avere accennato alla possibile irrilevanza della questione

rispetto al giudizio a quo - il quale concerne una colletta laica - ove

la questione stessa sia concepita come diretta all'eliminazione del

preteso privilegio di cui godrebbero le autorità religiose, la difesa

dello Stato segnala che, se invece si lamenta l'incompletezza

dell'indicazione dei fini cui le collette possono essere rivolte,

contenuta nell'art. 156, ciò può giustificare l'invito al legislatore

a provvedere a tale integrazione (già espresso dalla Corte nella

sentenza n. 2 del 1957), ma non anche l'affermazione della sua

incostituzionalità per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Infine la difesa dello Stato segnala come la disciplina delle

collette religiose, in quanto deriva da una norma del Concordato,

risulti comunque tutelata dal riconoscimento della sua compatibilità

costituzionale derivante dagli artt. 7 e 10 della Costituzione, mentre

la norma relativa alle collette religiose acattoliche risulta tutelata

dall'art. 8, primo comma, della stessa.

3. - Identica questione è stata sollevata dal tribunale di Brescia

con l'ordinanza in data 14 settembre 1965, pronunciata nel corso del

procedimento penale contro Faustinelli Cesare, il quale era stato

incriminato per aver affisso un manifesto che invitava la cittadanza a

contribuire all'acquisto di un ospedale da inviare nel Vietman del

Nord.

Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri proponendo identiche conclusioni, sostenute con identici

argomenti.

4. - L'art. 156 del t.u.l.p.s. è stato successivamente impugnato

anche l'ordinanza 19 novembre 1965, pronunciata dal pretore di Gonzaga

nel corso del procedimento penale contro Truzzi Pietro, segretario

della sezione di Pegognana del P.C.I., accusato anch'egli di avere

diffuso manifestini con i quali invitava la popolazione a sottoscrivere

per l'ospedale per il Vietman del Nord.

In questo provvedimento si segnala come la norma suddetta si ponga

in contrasto con la Costituzione in quanto subordina, da un lato, ad un

provvedimento discrezionale della pubblica amministrazione l'esercizio

in concreto di facoltà che costituiscono il contenuto di diritti

soggettivi riconducibili agli articoli 2, 3, 18, 21 e 49 della

Costituzione, e perché introduce, dall'altro lato, una discriminazione

con riferimento allo scopo della raccolta dei fondi laddove esclude la

sottoposizione del fine religioso a questa disciplina.

In particolare sembra al pretore che l'esclusione della finalità

politica da quelle ritenute meritevoli di tutela, sia radicalmente in

contrasto con l'art. 49 della Costituzione il quale presuppone la

possibilità che i partiti possano finanziarsi attraverso i contributi

dei cittadini.

Nessuno si è costituito in questa causa.

5. - Agli artt. 2, 3, 18, 38 e 39 della Costituzione si richiama

poi, sulla base di argomentazioni analoghe, il pretore di Mantova, il

quale ha proposto la sua impugnazione con l'ordinanza 15 dicembre 1965,

pronunciata nel corso del procedimento penale contro Agosti Francesco

ed altri operai i quali, essendo stati licenziati dalla fabbrica dove

lavoravano, insieme con due sindacalisti avevano chiesto l'aiuto della

cittadinanza.

Nella motivazione di questo provvedimento si insiste

particolarmente sulla legittimità delle richieste di assistenza

rivolte dai lavoratori disoccupati, dagli scioperanti, ecc., ed in

genere di quelle mosse da finalità sindacali e si osserva come il

divieto di accattonaggio di cui all'art. 650 del codice penale, sia

sufficiente a garantire la collettività di fronte a questo tipo di

attività, quando esse risultano socialmente dannose e quindi

meritevoli di repressione.

Anche in questa causa non vi è stata costituzione di parti.

6. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 e

dei due articoli del regolamento è stata sollevata altresì, in

riferimento agli artt. 3, 18, 19, 21, 38, 39 e 49 della Costituzione,

con l'ordinanza 7 marzo 1966 del tribunale di Grosseto nel corso del

procedimento penale contro Sinibaldi Norma, responsabile del comitato

provinciale dell'U.D.I., la quale aveva indetto una raccolta di oggetti

per i bambini vietnamiti.

Questo provvedimento insiste particolarmente, oltre che sulla

denuncia della violazione dell'art. 3, su quella fondata sull'art. 38,

ultimo comma, della Costituzione, che tutela l'assistenza privata, la

quale sarebbe sottoposta per effetto dell'art. 156, t.u.l.p.s., alla

discrezionalità del questore e quindi esposta a possibili

discriminazioni.

In questo giudizio si è costituita la Sinibaldi col patrocinio

degli avvocati Francesco Chioccon e Lelio Basso, il primo dei quali,

nelle sue deduzioni scritte, ha svolto un'argomentazione tendente ad

illustrare innanzi tutto la possibilità e l'opportunità del riesame

della questione da parte della Corte e quindi la fondatezza delle

violazioni costituzionali denunciate che svolge secondo le linee già

esposte con riferimento alle altre ordinanze. In particolare egli si

diffonde a dimostrare la violazione dell'art. 3, primo e secondo comma,

e degli articoli 21 e 38 della Costituzione, e rileva altresì come

l'applicazione che la norma impugnata praticamente riceve sia faziosa e

discriminatoria, il che si rileva dal fatto che solo in taluni casi le

questue non autorizzate costituiscono oggetto di denunce e di

procedimenti penali, e come il problema debba essere visto anche nel

quadro del più ampio tema del finanziamento dei partiti e delle altre

organizzazioni politico- sociali.

7. - L'art. 156 è stato inoltre impugnato, con riferimento al solo

art. 3 della Costituzione e sulla base di considerazioni analoghe a

quelle viste in precedenza, con l'ordinanza 14 aprile 1966 del pretore

di Lucera, pronunciata nel corso del procedimento penale contro De

Peppo Pietro, che aveva raccolto offerte per organizzare la festa

annuale de "L'Unità".

Nessuno si è costituito in questo giudizio.

8. - La stessa norma, insieme con i due articoli del regolamento,

è stata altresì impugnata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della

Costituzione con l'ordinanza 4 maggio 1966 del pretore di Bari,

pronunciata nel corso del procedimento penale contro Papapietro

Giovanni e D'Onchia Domenico, rispettivamente segretario della

Federazione comunista di Bari e segretario della Federazione giovanile

della stessa città, i quali si sono costituiti avanti la Corte col

patrocinio degli avvocati Giuseppe Castellaneta, Paolo Tesauro, Umberto

Terracini, Lelio Basso, Leopoldo Piccardi e Luciano Ventura.

Nelle deduzioni scritte presentate dai primi due difensori si

insiste particolarmente sulla violazione dell'art. 3 che deriverebbe

dalla speciale disciplina adottata per le collette religiose, la quale

non potrebbe trovare tutela neppure nell'art. 7 della Costituzione, che

non autorizza certo la creazione di privilegi o discriminazioni.

La selezione dei fini operata dalla norma impugnata determina

inoltre, secondo la difesa, un'ulteriore ingiustificata discriminazione

(fondata sulle opinioni politiche e sulle condizioni personali dei

cittadini) fra coloro che intendono realizzare i fini in essa indicati

e coloro che perseguono altri fini tutelati dalla Costituzione, come

l'assistenza privata o la solidarietà economica politica e sociale.

Infine contrasta con l'art. 3 della Costituzione, l'attribuzione al

questore di un potere discrezionale di valutazione dello scopo cui

tende la raccolta dei fondi, poiché la concessione della licenza può

avvenire in base a criteri arbitrari.

Violato appare altresì l'art. 2 della Costituzione, in dipendenza

della stessa struttura discriminatoria delle norme impugnate, che

comporta una limitazione dell'utilizzazione di questo modo di adempiere

agli obblighi di solidarietà sociale stabiliti dalla Costituzione e

così impedisce l'esercizio dei diritti inviolabili del singolo o della

formazione sociale.

9. - Le stesse norme sono state denunciate, per motivi analoghi a

quelli ricordati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

pretore di Bologna nel corso del procedimento penale contro Fanti Guido

e Soglia Sergio, rispettivamente segretario della Federazione bolognese

del P.C.T. e responsabile dell'ufficio corrispondenza del quotidiano

"L'Unità" di Bologna.

Nessuno si è costituito in questo giudizio.

10. - Agli artt. 2, 3 e 21 della Costituzione, si rifà invece il

pretore di Ragusa in un'analoga impugnazione proposta con l'ordinanza 8

giugno 1967 nel corso del procedimento penale contro Caruso Francesco,

responsabile della locale Federazione del P.C.I.

Nessuno si è costituito neppure in questo giudizio.

11. - Infine, analoga impugnazione è stata proposta, in

riferimento al solo art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza 19

giugno 1968 del pretore di Arezzo, nel corso del procedimento penale

contro Milaneschi Amerigo il quale, nella sua qualità di componente il

consiglio di amministrazione della Casa del popolo di Monte S. Savino,

aveva inviato ad alcuni dipendenti comunali una lettera con la quale li

invitava a versare un contributo per l'ampliamento dei locali.

Neppure in questa causa vi è stata costituzione di parti. Considerato in diritto :

Le undici ordinanze in esame sollevano la stessa questione di

costituzionalità, sia pure con estensione e svolgimenti in parte

diversi, sicché si rende opportuna la loro riunione e la decisione con

unica sentenza.

1. - Le questioni relative alla legittimità costituzionale

dell'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e

degli artt. 285 e 286 del regolamento approvato con r.d. n. 635 del

1940, sono state (salvo quelle che prospettano la violazione degli

artt. 2 e 38 Cost.) già esaminate dalla Corte, che le ha dichiarate

non fondate con la sentenza n. 2 del 1957 e con le successive ordinanze

n. 68 del 1958 e n. 54 del 1959.

Il nuovo esame ora compiuto, non ha fatto risultare elementi

sufficienti per modificare la precedente statuizione, come risulta

dalle considerazioni che seguono.

2. - L'indagine deve essere rivolta, per prima, alla censura di

violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione perché, oltre

ad essere comune a tutte le ordinanze, riveste un carattere più

generale, tale da conferirle rilievo prevalente sulle altre. La

diseguaglianza di trattamento che si addebita all'articolo 156 viene

prospettata sotto tre diversi aspetti, allegandosi in primo luogo che

l'assoluta discrezionalità del potere attribuito al questore sarebbe

tale da rendere arbitrario il suo esercizio; inoltre che la disposta

sottrazione al regime della autorizzazione delle questue religiose crea

a favore degli enti di culto una ingiustificata posizione di

privilegio; infine che altra sperequazione deriva dall'avere limitata

la possibilità del rilascio delle licenze solo a scopi circoscritti,

vietandolo per altri che pur sarebbero parimenti degni di

riconoscimento.

In ordine alla prima deduzione non appare esatta la tesi sulla

quale si fonda, secondo cui la potestà conferita al questore

risulterebbe sfornita di quei limiti necessari a garantire il rispetto

del dovere dell'eguale trattamento, a parità delle condizioni

soggettive ed oggettive inerenti alle richieste di licenza. Soccorrono

infatti, per giungere a conclusioni diverse, i principi generali

valevoli a preservare dall'arbitrio l'attività della pubblica

Amministrazione quando incida sulla sfera di libertà dei cittadini,

quali quelli riguardanti l'obbligo di far precedere i provvedimenti di

rifiuto della licenza da motivazioni sufficienti a rendere possibile il

sindacato giudiziario sui medesimi. Rifiuto che pertanto potrebbe

risultare giustificato solo quando si dimostri necessario alla tutela

di altri interessi suscettibili di venire in conflitto con la pubblica

raccolta di fondi per mezzo di questue o collette, e che appunto si

vogliono salvaguardare con l'intervento preventivo del questore. Tali

sono, oltre all'interesse generale al mantenimento dell'ordine

pubblico, quello, cui la Corte ha fatto riferimento nella precedente

sentenza, di preservare i cittadini dalle molestie, dalle velate e

fastidiose coercizioni (che potrebbero eventualmente pregiudicare anche

il diritto a non rivelare le proprie convinzioni), e talvolta anche

dalle frodi verificabili attraverso le raccolte stesse.

3. - Passando al secondo punto, è da rilevare come il divieto di

trattamento differenziato in ragione della religione praticata, qual'è

sancito dal primo comma dell'art. 3, non può trovare nella specie

applicazione, data la presenza dell'altra norma costituzionale,

consacrata nell'art. 7, di accoglimento del principio concordatario,

nei termini risultanti dai "Patti lateranensi". Infatti questi,

nell'ultimo comma dell'art. 2 del Concordato, hanno sottratto ad ogni

ingerenza delle autorità civili le collette disposte da quelle

ecclesiastiche all'interno o all'ingresso delle chiese o negli edifici

di proprietà di enti religiosi. Con le sentenze n. 31 e n. 32

dell'anno 1971 la Corte, nell'ammettere la derogabilità del principio

di eguaglianza in quanto venga richiesta dagli impegni concordatari, ha

tuttavia statuito che essa trova un limite inderogabile nel rispetto

dei principi supremi dell'ordinamento; ma è chiaro che in nessun modo

questi possono ritenersi compromessi dalla diversità di disciplina

dell'esercizio della facoltà di questua.

4. - Quanto alla violazione che si fa discendere dal circoscrivere

il rilascio delle licenze solo alle questue indirizzate ai particolari

scopi elencati nell'art. 156, sono da richiamare le considerazioni

della citata sentenza n. 2 del 1957, secondo le quali, pur dovendosi

riconoscere che il limite predetto faccia apparire non adeguata la

tutela delle esigenze della vita democratica, dato che queste

condurrebbero a far ritenere degni di soddisfazione altri scopi, quali

si sono andati storicamente affermando, e che essi pure si gioverebbero

dell'uso di mezzi, come le questue, rivolti a suscitare il senso della

civile solidarietà, ha tuttavia ritenuto che il compito di integrare

la casistica dell'art. 156 non possa competere ad altri all'infuori

degli organi legislativi, i soli idonei a valutare l'ambito della sua

eventuale estensione, ed a stabilire in quali modi sia da contemperare

l'uso della facoltà in esame con la salvaguardia degli altri interessi

collettivi prima ricordati.

Le difficoltà di procedere per via diversa da quella legislativa

alla invocata estensione emergono chiaramente quando si rifletta che,

mentre i fini patriottici, scientifici, di beneficenza, cui ha riguardo

l'art. 156, per la diffusione a tutti i ceti e categorie dei sentimenti

ad essi inerenti, appaiono meglio suscettibili di incontrare l'adesione

della generalità, o per lo meno di non porsi in netto contrasto con

interessi contrapposti o diversi, viceversa a contrasti di tal genere

potrebbero dar luogo, se non fossero congruamente disciplinate, le

questue dirette a finalità diverse da quelle ora previste.

5. - A mostrare l'infondatezza della dedotta violazione degli artt.

3, secondo comma, 18, 19, 21, 39 e 49 della Costituzione appare

sufficiente osservare come la disposizione impugnata non lede

direttamente nessuno dei beni alla cui tutela essi sono predisposti,

riguardando solo uno dei mezzi utilizzabili pel conseguimento dei beni

medesimi, non legato quindi a questo da un carattere di necessarietà.

Infatti una lesione dei diritti fondamentali, rilevabile attraverso il

controllo di costituzionalità, si verifica solo quando determinati

atti o attività siano collegati ai diritti medesimi con un rapporto di

strumentalità così stretto che il loro divieto o le restrizioni poste

alla loro esplicazione abbiano per effetto la preclusione o un grave

pregiudizio alla loro soddisfazione.

Giova peraltro aggiungere che, ove la richiesta di fondi venga

rivolta, da singoli o da comitati, non al pubblico bensì a soggetti

che siano qualificati da un obbiettivo e preesistente rapporto con

coloro che hanno intrapreso l'iniziativa, le restrizioni disposte dalle

norme impugnate rimangono inoperanti.

6. - Considerazioni analoghe a quelle prima svolte appaiono valide

a contestare anche la fondatezza degli allegati motivi di violazione

degli artt. 2 e 38 che non erano stati oggetto della precedente

pronuncia. Infatti, a parte ogni considerazione circa il carattere

direttamente precettivo dell'art. 2 allorché richiede l'adempimento

dei doveri di solidarietà, ed anche ad ammettere che fra questi

rientri anche quello di promuovere o sollecitare l'altrui concorso in

attività di carattere solidaristico, non può competere ad altri che

non sia il legislatore lo stabilire i modi ed i limiti dell'adempimento

stesso.

Venendo infine all'art. 38, ultimo comma, è da osservare che la

libertà dell'assistenza privata da esso garantita non è compromessa

dalla disposizione impugnata, dovendosi, negli scopi di beneficenza per

i quali essa consente le questue, comprendere anche quelli rivolti

all'assistenza, mentre la disciplina che il legisiatore faccia del

ricorso ad essa non è, come si è visto, tale da comprometterne

l'esercizio. Che se pure si dovesse, sulla base di un'interpretazione

letterale, giungere a conclusione contraria, sarebbero applicabili alla

specie le considerazioni prima esposte circa il carattere non

necessario dell'uso del particolare mezzo della questua per l'esercizio

della libertà garantita dall'articolo in esame.

7. - Non può venire presa in considerazione, e perciò va

dichiarata inammissibile, l'impugnativa rivolta contro gli articoli

denunciati del regolamento esecutivo del t.u. leggi p.s., difettando in

questo la forza di legge richiesta per gli atti impugnabili avanti alla

Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata, con le ordinanze

di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 19, 21, 38, 39

e 49 della Costituzione;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 285 e 286 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, di approvazione

del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, in riferimento all'art. 134 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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