Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1975 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 156

del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 gennaio 1973 dal pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Genovese Marilena ed altri, iscritta al

n. 382 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973;

2) ordinanza emessa il 31 gennaio 1974 dal pretore di Prato nel

procedimento penale a carico di Giugni Silvia e Catanese Claudio,

iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 22 maggio 1974.

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di Genovese Marilena e altri,

imputati del reato di cui all'art. 156 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773

(testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per avere organizzato

questue senza la prescritta autorizzazione, il pretore di Torino, con

ordinanza 17 gennaio 1973, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 156 suddetto, per presunto contrasto con gli

artt. 3, secondo comma, 39,40 e 49 della Costituzione.

Sostanzialmente, il giudice a quo sostiene nell'ordinanza che,

secondo la disposizione impugnata, l'autorizzazione non può essere

concessa per le questue effettuate, come nel caso, a favore di

organizzazioni politiche o per motivi politici. Con ciò la norma si

porrebbe in contrasto con i diritti di libertà politica e sindacale

riconosciuti dagli artt. 39, 40, 49 della Costituzione, giacché tale

riconoscimento postulerebbe la liceità della raccolta di mezzi

finanziari necessari all'esercizio delle dette libertà. La limitazione

censurata contrasterebbe anche con l'art. 3, secondo comma, Cost., per

la ingiustificata disparità di trattamento che in tal modo si

concreterebbe a favore delle questue organizzate per motivi di

beneficenza, consentite dalla norma impugnata, mentre, come si è

detto, sono escluse quelle che risentono comunque di una impostazione

politica, anche se dirette a scopi di sollievo di situazioni di

disagio.

In analogo procedimento penale a carico di Giugni Silvia e Catanese

Claudio, il pretore di Prato, con ordinanza 31 gennaio 1974, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 156,

per preteso contrasto con gli artt. 2, 3, 18, 19, 21, 38, 39, 49 della

Costituzione.

Nell'ordinanza il giudice a quo, nell'illustrare i detti profili di

illegittimità, premesso che, nel caso, si era trattato di questua

organizzata per un soccorso "rosso" a favore di "compagni incarcerati",

osserva che, pur essendo stati detti profili già ritenuti infondati

con la sentenza n. 12 dell'anno 1972 di questa Corte, se ne imporrebbe

un riesame sulla base di considerazioni che dovrebbero contrapporsi a

quelle contenute nella motivazione dell'ora citata sentenza.

In particolare, a proposito della pretesa violazione dell'articolo

3 Cost., il pretore osserva che la discrezionalità dell'autorità di

pubblica sicurezza nel rilascio delle autorizzazioni, consentirebbe

l'arbitrio, in quanto il potere di concessione o rifiuto dovrebbe

essere delimitato meglio di quanto non avvenga per effetto della norma

impugnata, la quale consentirebbe difformi interpretazioni sulla

riconducibilità delle fattispecie concrete alle categorie di questue

ammissibili. Tale difetto non sarebbe sanato, come afferma invece la

citata sentenza della Corte, dall'obbligo della motivazione del

rifiuto, che, a dire del pretore, potrebbe essere solo formale, né

dalla possibilità di impugnazione, che costituirebbe un rimedio

oneroso e, comunque, tardivo.

Neppure convincenti sarebbero gli argomenti addotti dalla Corte a

proposito della lamentata discriminazione a favore delle questue per

motivi religiosi, esclusa a suo tempo, con la detta sentenza, in

riferimento all'art. 7 Cost., poiché con ciò non potrebbe in ogni

caso giustificarsi la prospettata infrazione del principio di

eguaglianza, il quale sarebbe pur sempre vincolante per il legislatore

ordinario, e potrebbe essere violato nel caso di questue religiose

svolte da civili per scopi che non rientrano fra quelli ammessi

dall'art. 156, e, quindi, precluse al semplice cittadino. Neppure

accettabile sarebbe la giustificazione della predeterminazione delle

ipotesi di questue autorizzabili contenute nella norma impugnata, che

la Corte ha riconosciuto essere riservata al legislatore. Tale

criterio, secondo il pretore, apparirebbe insufficiente di fronte alla

continua evoluzione degli interessi meritevoli di considerazione ai

quali le questue rispondono e la cui predeterminazione in una ristretta

casistica, mal si concilierebbe con i principi della libera dialettica

democratica.

Circa la non necessaria strumentalità delle questue in relazione

all'esercizio dei diritti di libertà di cui agli artt. 18, 19, 21, 39,

49 Cost., rilevata dalla Corte per escludere la violazione di tali

norme, osserva che l'argomento non sarebbe sufficiente ad escludere il

lamentato vizio della disposizione impugnata, poiché la raccolta di

fondi in molti casi rappresenterebbe, invece, l'unico mezzo al fine

suddetto, onde l'abolizione del divieto costituirebbe, anzi, attuazione

del principio sancito dall'art. 3 Cost., là dove dispone che debbano

rimuoversi le disuguaglianze, anche di carattere economico, che

impediscono al cittadino il libero sviluppo della personalità e la

partecipazione alle organizzazioni politiche, economiche e sociali.

Riguardo alla pretesa violazione dell'obbligo di solidarietà,

garantito dagli artt. 2 e 38 Cost., apparirebbe incongruo, secondo il

pretore, rimettere, come ha fatto la Corte, la determinazione dei

metodi e dei limiti dall'attuazione dell'obbligo stesso al legislatore,

che potrebbe non corrispondere con la necessaria immediatezza al

sorgere delle esigenze sociali relative.

Infine, l'avere escluso che la disposizione impugnata contrasti col

principio della libertà dell'assistenza privata perché le questue per

motivi di beneficenza, che sono ammesse, comprendono anche le raccolte

di fondi a scopi assistenziali, lascerebbe arbitra l'autorità di p.s.

di adottare interpretazioni restrittive in materia, e non costituirebbe

quindi sufficiente giustificazione del rigetto della questione.

Non vi è stata costituzione di parti in giudizio. Considerato in diritto :

1. - L'identità delle questioni, sollevate con le due ordinanze in

epigrafe, ne rende opportuna la loro riunione per decidere in un unico

contesto.

2. - L'ordinanza del pretore di Torino e quella del pretore di

Prato ripropongono profili di illegittimità della norma impugnata che

sono già stati esaminati dalla Corte con le sentenze nn. 2 del 1957 e

12 del 1972 e dichiarati non fondati.

Solo nell'ordinanza del pretore di Torino, si sostiene che la

esclusione della facoltà di autorizzare la questua effettuata per

scopi politici, contrasterebbe con l'art. 40, oltre che con gli artt.

39 e 49 della Costituzione. La Corte a suo tempo ha portato il suo

esame su censure sollevate in relazione ai due ultimi articoli citati,

ma il nuovo profilo rientra tuttavia nell'ambito della soluzione più

generale data a quello concernente appunto la pretesa violazione della

libertà di lavoro, di associazione sindacale e di associazioni in

partiti, già esaminato dalla Corte nelle sue sentenze sopra citate e

dichiarato non fondato. La questione sollevata in relazione all'art. 40

Cost. riguarda, invero, la presunta infrazione della libertà di

sciopero che deriverebbe dalla impugnata regolamentazione delle

questue, intendendosi evidentemente tale libertà limitata

illegittimamente dalla denegata facoltà di raccogliere fondi pro

scioperanti. È però da ricordare che la Corte ha respinto le censure

a suo tempo sollevate, riconoscendo con la sentenza n. 2 del 1957 che i

diritti di libertà sanciti dalla Costituzione non possono svolgersi

nelle loro concrete manifestazioni senza limiti e controlli, precisando

anche con la sentenza n. 12 del 1972, che appartiene alla prudente

scelta del legislatore ordinario la valutazione delle varie ipotesi

concrete di esercizio delle questue e della relativa regolamentazione,

ai fini del più opportuno contemperamento dell'uso della facoltà in

esame con la salvaguardia degli altri interessi collettivi degni di

tutela. Dette considerazioni, per la generalità della loro portata,

sono indubbiamente valide anche in relazione al profilo di

illegittimità dedotto in relazione all'art. 40 concernente in

sostanza un ulteriore aspetto della già disattesa violazione dei

diritti di libertà economica e politica. Pertanto, anche la censura

in esame va dichiarata infondata.

3. - Per quanto riguarda, poi, le osservazioni mosse nell'ordinanza

del pretore di Prato alla motivazione della sentenza n. 12 del 1972,

trattasi di rilievi non tali da potere indurre la Corte a discostarsi

da tale precedente e recente decisione.

Basta, in proposito, considerare che le obiezioni circa la

inidoneità della motivazione del provvedimento negativo della pubblica

sicurezza e della impugnazione dello stesso, quali garanzie contro

l'arbitrio dell'autorità amministrativa, se fossero valide,

postulerebbero l'illegittimità della legislazione in materia di

giustizia amministrativa, che appunto si fonda, ai fini della tutela

del cittadino, proprio sull'obbligo della motivazione dei provvedimenti

e sulla correlativa possibilità di impugnazione degli stessi.

4. - Sul punto della esclusione della fondatezza della censura,

mossa per presunta violazione del principio di eguaglianza, in

relazione alla preferenza accordata alle questue per motivi religiosi,

la Corte ha già esaurientemente motivato con la sentenza surrichiamata

n. 12 del 1972 affermando l'ammissibilità di deroghe al principio di

eguaglianza, in quanto vengano richieste dagli impegni derivanti dal

Concordato, sia pure entro determinati limiti, e le obiezioni mosse dal

pretore su tale punto nulla aggiungono ai termini della questione,

così come è già stata risolta dalla Corte.

5. - Neppure può apparire accoglibile l'argomentazione critica

svolta a proposito della insufficienza della soluzione già adottata

dalla Corte con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost. per

effetto della assunta irrazionalità della prede terminazione di una

casistica delle questue ammissibili. Questa Corte ha già affermato che

tale casistica risponde ad esigenze la cui valutazione può essere

convenientemente effettuata solo dal legislatore, né è da ritenere

che la pur indubbia, continua evoluzione degli interessi meritevoli di

tutela cui le questue possono corrispondere, sia circostanza tale da

invalidare questo criterio, come sembra ritenere il giudice a quo.

L'ora esposto argomento vale anche per quanto riguarda la pretesa

intempestività con cui il legislatore potrebbe tradurre in norme

positive le sopravvenute esigenze di adempiere l'obbligo di

solidarietà sociale posto dagli artt. 2 e 38 Cost., intempestività in

relazione alla quale potrebbe disattendersi la motivazione della

sentenza della Corte, là dove ha già escluso l'esistenza di tale

preteso vizio, osservando che al legislatore soltanto spetta di

stabilire i modi ed i tempi del detto adempimento.

Egualmente irrilevante è l'osservazione, secondo cui le questue

potrebbero costituire l'unico strumento per l'effettivo esercizio degli

invocati diritti di libertà, onde la liberalizzazione delle stesse

sarebbe imposta dal precetto sancito dall'articolo 3 Cost., secondo cui

la Repubblica ha l'obbligo di rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza

dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione

politica, economica e sociale del Paese.

Invero, il menzionato precetto non esclude che si provveda

all'obbligo suddetto attraverso una normativa che, come quella in

esame, preveda particolari modalità dettate dall'esigenza di

contemperare interessi vari e contrapposti, tutti meritevoli di tutela

secondo un apprezzamento che, come già si è detto, la Corte ha

ritenuto di competenza del legislatore ordinario. Così come si è

provveduto mediante legge (20 maggio 1970, n. 300) a riconoscere (art.

26, comma primo) ai lavoratori il diritto di raccogliere, all'interno

dei luoghi di lavoro, contributi adiuvativi (diversi dai contributi

sindacali in senso proprio, sui quali dispone il comma secondo). La

legittimità della predeterminazione da parte del legislatore dei tipi

di questue ammissibili si riflette, poi, per escluderne la fondatezza,

anche sulla censura formulata in relazione agli artt. 18, 19 e 21

Cost., che sono invocati a tutela di forme di libertà, già

riconosciute implicitamente limitabili in applicazione della suddetta

facoltà discrezionale del legislatore.

6. - Inattendibile è, anche, l'ultimo argomento con cui si

contesta la motivazione già sviluppata dalla Corte laddove si è

negata la pretesa violazione dell'art. 38 Cost. col richiamare

l'inclusione fra le questue ammesse per motivi di beneficenza anche di

quelle per scopi assistenziali, il che ovviamente garantisce

l'osservanza del principio della libertà dell'assistenza privata di

cui al predetto art. 38.

Si sostiene, infine, che l'autorità di p.s. resterebbe arbitra di

adottare interpretazioni restrittive ai fini di identificare le questue

ammissibili, il che darebbe adito a possibili violazioni della libertà

invocata. Ma è ovvio che all'accoglimento di tale tesi si oppongano le

considerazioni già sopra svolte riguardo alla garanzia che, contro

eventuali deviazioni interpretative della p.s., sono apportate

dall'obbligo della motivazione e dal diritto di impugnazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 156 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza), sollevata dai pretori di Torino e Prato con le

ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 19,

21, 38, 39, 40 e 49 della Costituzione. Così deciso in Roma, in

camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI- EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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