Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 9 luglio 1946. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 115 T. U. 1926).

[2]E' vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto.

[3]E' altresi' vietata l'inserzione di corrispondenze o di avvisi a morosi.

[4]E', inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti.

[5]I giornali o gli scritti periodici, con cui si contravviene alle disposizioni di questo articolo, sono sequestrati in via amministrativa dall'autorita' locale di pubblica sicurezza.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 9 luglio 1946

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 120/1968

    Ha colpito questo articolo
    28 novembre 1968

    L'art. 114, comma secondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente il T.U. delle leggi di p.s., il quale vieta la inserzione, nei giornali e in altri scritti periodici, di "corrispondenze ed avvisi amorosi", per la sua genericità, include anche ipotesi dalle quali esula l'offesa al buon costume: esso, pertanto, è costituzionalmente illegittimo, con riferimento all'art. 21, comma sesto, della Costituzione, limitatamente alla parte in cui vieta le corrispondenze e gli avvisi amorosi che non siano contrari al buon costume.

    Art. 114 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art114 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari