[1]Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorche' abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimita' della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.

[2]Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.

[3]Quando le persone indicate nel comma precedente siano piu' e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorita' giudiziaria, sentito il pubblico ministero.

[4]E' rispettata, in ogni caso, la volonta' del defunto quando risulti da scritto.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art93 · fonte del testo

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