Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1968

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/11/1968 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 114, secondo

comma, del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18

giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1967 dal

Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Biscaro

Ferdinando, iscritta al n. 136 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 19 agosto 1967.

Udita nella camera di consiglio del 24 ottobre 1968 la relazione

del Giudice Ercole Rocchetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Biscaro Ferdinando,

imputato del reato di cui agli artt. 81, capoverso, Codice penale, e

114 T.U. leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), in

relazione all'art. 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47 (per avere, con più

azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, pubblicato sul

settimanale "A B C" di cui è direttore responsabile, degli avvisi

amorosi) il Tribunale di Milano, con ordinanza 30 marzo 1967, ha

ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 114, comma secondo, della citata

legge di pubblica sicurezza che dispone e sanziona il divieto di

inserzione nei giornali od in altri scritti periodici di

"corrispondenze o di avvisi amorosi".

Secondo il Tribunale di Milano la norma denunziata, vietando

inserzioni a contenuto amoroso che, di per sé, non possono essere

considerate manifestazioni contrarie al buon costume, si pone in

contrasto con l'art. 21, comma sesto, della Costituzione, che vieta

soltanto queste ultime.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 19

agosto 1967.

Nel giudizio avanti questa Corte non vi è stata costituzione di

parte e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. La

causa viene pertanto portata e decisa in camera di consiglio. Considerato in diritto :

L'art. 21 della Costituzione, dopo avere, nel primo comma,

affermato che "tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero

con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione", passa a

dettare, nei commi dal secondo al quinto, le norme atte ad assicurare

al libero uso di quello che, ancor Oggi, resta il più importante mezzo

di diffusione del pensiero, e cioè della stampa, esonerandola da ogni

forma di autorizzazione e di censura preventiva e limitando il

sequestro successivo degli stampati, da disporsi con la garanzia

dell'intervento dell'autorità giudiziaria, al solo caso di delitti

commessi a mezzo di essi.

Dopo avere, con tanta incisività, proclamato e garantito questo

diritto di libertà, lo stesso art. 21, al sesto comma, aggiunge che

sono però "vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte

le altre manifestazioni contrarie al buon costume". E lo stesso comma

dispone che, in proposito, "la legge stabilisce i provvedimenti

adeguati a reprimere ed a prevenire le violazioni".

Da tali disposizioni discende - come la Corte ha più volte

affermato - che la libertà di manifestazione del pensiero non può

trovare limitazioni se non nelle disposizioni legislative dirette alla

tutela di altri beni ed interessi fatti oggetto di protezione

costituzionale, tra i quali il sesto comma ha espressamente indicato il

buon costume a causa della sua particolare rilevanza.

Ne discende che la disposizione contenuta nell'art. 114, secondo

comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la quale

vieta la inserzione nei giornali e in altri scritti periodici di

"corrispondenze o di avvisi amorosi", non s'inquadra nel sistema. Le

inserzioni a contenuto amoroso, benché attinenti a rapporti ai quali

la riservatezza e il pudore dovrebbero essere connaturali ed ai quali

mal si attaglia la diffusione di una pubblica esternazione, non sono

tuttavia contrarie di per sé al buon costume. Esse possono solo

divenirlo quando, per le espressioni adoperate, i concetti espressi o i

riferimenti contenuti, si rivelino atti ad offenderlo. Ma ciò

rappresenta però soltanto un'evenienza che non può giustificare

alcuna precauzionale limitazione di libertà volta a scongiurarla.

La Corte ritiene pertanto costituzionalmente illegittimo il divieto

di inserzione nella stampa di "corrispondenze o di avvisi amorosi",

nella parte in cui tale disposizione, per la sua genericità, include

anche ipotesi dalle quali esula l'offesa al buon costume.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 114, comma

secondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente il T.U. delle

leggi di pubblica sicurezza, limitatamente alla parte in cui vieta le

corrispondenze e gli avvisi amorosi che non siano contrari al buon

costume.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1968:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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