Corte costituzionale

Sentenza n. 199/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/12/1972 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 656

del codice penale; dell'art. 112 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza); degli art. 1, primo e terzo

comma, e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374 (norme per la consegna

obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 febbraio 1970 dal pretore di Recanati nel

procedimento penale a carico di Adamo Attilio, iscritta al n. 101 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1970;

2) ordinanza emessa il 9 marzo 1970 dal pretore di Firenze nel

procedimento penale a carico di Cioni Graziano, iscritta al n. 138 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970;

3) ordinanza emessa il 16 settembre 1970 dal tribunale di Venezia

nel procedimento penale a carico di Moisio Francesco, iscritta al n.

336 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970;

4) ordinanza emessa il 7 ottobre 1970 dal pretore di Recanati nel

procedimento penale a carico di Palestrini Stefano e Porreca Giorgio,

iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1970;

5) ordinanze emesse il 25 e l'8 aprile 1971 dal pretore di Recanati

nei procedimenti penali a carico di Simboli Renato e di Baiocco

Marcello, iscritte ai nn. 194 e 195 del registro ordinanze 1971 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30

giugno 1971;

6) ordinanze emesse l'8 aprile 1971 dal pretore di Recanati nei

procedimenti penali a carico di Piergiacomi Lino e di Ombrelli

Giuseppe, iscritte ai nn. 231 e 232 del registro ordinanze 1971 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 21

luglio 1971;

7) ordinanza emessa il 13 novembre 1971 dal pretore di Ronciglione

nel procedimento penale a carico di Patricelli Elena ed altri, iscritta

al n. 485 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972;

8) ordinanza emessa il 6 aprile 1972 dal giudice istruttore del

tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Spaccini

Giovanni ed altri, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28

giugno 1972.

Visto l'atto di costituzione di Palestrini Stefano;

udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Attilio Adamo

imputato della contravvenzione di diffusione di notizie tendenziose

atte a turbare l'ordine pubblico, il pretore di Recanati, con ordinanza

emessa il 18 febbraio 1970, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 656 del codice penale in riferimento all'art.

21 della Costituzione.

Secondo il pretore, la disposizione denunziata, con particolare

riguardo all'ipotesi di diffusione di notizie tendenziose, oggetto del

giudizio a quo, sembra contrastare con la norma costituzionale sulla

libertà di pensiero che, a suo dire, fonda, come primario ed

inviolabile diritto di libertà, il diritto di critica, con i soli

limiti del buon costume (equivalente al pudore ed alla pubblica

decenza) e della sicurezza pubblica, intesa quale protezione dei

cittadini da ogni violenza attuale o potenziale.

Aggiunge il giudicante di non ignorare che la questione proposta

formò oggetto della sentenza n. 19 del 1962 della Corte costituzionale

e che essa fu ritenuta infondata nella considerazione, da un lato, che

la formula contenuta nella disposizione denunciata "notizie false,

esagerate o tendenziose" non doveva interpretarsi come se configurasse

tre distinte ipotesi incriminatrici, ma come una sorta di endiedi con

la quale veniva indicata ogni specie di notizie che, in qualche modo,

rappresentino la realtà in modo alterato, e che lo stesso art. 656

c.p. appariva finalizzato alla tutela dell'ordine legale su cui poggia

la convivenza sociale, armonizzandosi con uno dei limiti che la Corte

ebbe a ravvisare nell'art. 21 della Costituzione.

Ritiene, tuttavia, che l'eccezione sollevata possa oggi meritare

accoglimento in considerazione della successiva giurisprudenza della

Corte costituzionale in ordine alla libertà di pensiero e di quella

dei giudici ordinari sull'art. 656 del codice penale.

Dopo aver rilevato, relativamente a quest'ultimo punto, che la

sentenza n. 19, nonostante il tipo di dispositivo adottato, può

definirsi interpretativa di rigetto, perché indica un significato

dell'art. 656 c.p. diverso da quello comunemente assunto dai giudici

penali, il pretore di Recanati osserva che la magistratura ordinaria ha

peraltro continuato ad interpretare l'art. 656 c.p., come contenente

tre distinte ipotesi di reato, onde la norma penale viene ad essere

applicata sia a coloro che hanno diffuso notizie false in senso

stretto, sia a coloro che hanno diffuso notizie esagerate, e cioè

false solo in senso lato o latissimo, sia infine a coloro che hanno

diffuso notizie semplicemente tendenziose, e cioè non false, né in un

senso né nell'altro: come appunto nel caso sottoposto al suo esame.

Quanto al secondo punto, il giudice a quo sottolinea che nel codice

penale ed in particolare agli artt. 654-658 pare essere stata accolta

una concezione formale dell'ordine pubblico, un'accezione cioè che lo

apparenta alla quiete e tranquillità pubblica, ma che si assume

contrastante con una democrazia avanzata alla quale, viceversa, sarebbe

consona esclusivamente una nozione sostanziale o costituzionale

dell'ordine pubblico (come del resto la Corte avrebbe ritenuto nella

più volte citata sentenza n. 19 del 1962 e nelle successive nn. 120

del 1968 e 84 del 1969) ispirata al principio fondamentale del ripudio

della violenza e, conseguentemente, della punizione degli istigatori e

persuasori di violenze.

Dinanzi a questa concezione, non sembra al giudice a quo che le

fondamenta dello Stato democratico repubblicano siano o possano essere

mai minacciate dalla diffusione di qualsivoglia notizia. Credere nella

democrazia si identificherebbe al contrario, con il credere nella

verità non abbisognevole di tutela penale. Ne conseguirebbe che l'art.

656 c.p., essendo chiaramente ispirato alla tutela del più restrittivo

modo di intendere l'ordine pubblico nei confronti delle libertà

fondamentali: modo tuttavia corrente (nell'intero sistema della legge

penale vigente, e di conseguenza nella comune interpretazione

giurisprudenziale) che risale ad un diverso reggimento statuale e ad un

diverso ordinamento costituzionale, non è più compatibile con la

lettera né - soprattutto - con lo spirito della Carta.

2. - Analoga questione veniva sollevata dal pretore di Firenze nel

procedimento penale a carico di Graziano Cioni, con ordinanza emessa il

9 marzo 1970.

Anche questo giudice, con riguardo all'ipotesi di notizie

tendenziose, rileva che l'art. 656 contiene tre distinte ipotesi

incriminatrici e che, secondo l'interpretazione della norma in esame,

comunemente accolta in dottrina ed in giurisprudenza, devesi

qualificare come tendenziosa anche una notizia che, pur vera, sia

presentata e commentata in modo non obiettivo, onde propagandare -

attraverso una interpretazione di parte - determinate correnti di idee

o l'affermazione di determinati principi o interessi. Secondo il

pretore, il divieto di un siffatto modo di interpretare la notizia

sembra non conforme ad un orientamento pluralistico, basato sulla

libera dialettica delle idee e delle diverse componenti

politico-sociali, cosicché si pone un serio problema di contrasto con

il diritto di libera manifestazione del pensiero proclamato nell'art.

21 della Costituzione. Ed il contrasto sarebbe tanto più serio, ove si

consideri che la repressione penale di un fatto qualificabile come

"manifestazione di pensiero in materia privilegiata", viene

condizionata dalla norma al semplice "pericolo" di un turbamento

dell'ordine pubblico, e che inoltre, dato il carattere

contravvenzionale del reato, risulta irrilevante l'indagine

sull'esistenza del dolo.

Il pretore di Firenze fa poi riferimento alla sentenza n. 19 del

1962 della Corte, osservando che la particolare nozione dell'ordine

pubblico e l'interpretazione restrittiva del concetto di tendenziosità

ivi accolte, equivalgono ad un implicito giudizio di

incostituzionalità delle contrarie tesi interpretative. Queste ultime,

però, ad avviso del giudicante, sarebbero le più aderenti alla ratio

legis, tanto da rendere opportuna una sentenza della Corte di

accoglimento o di rigetto tale da eliminare le perplessità avanzabili

a seguito della precedente sentenza interpretativa.

3. - La stessa questione, in termini pressoché identici, è stata

sollevata dal tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di

Francesco Moisio, con ordinanza emessa il 16 settembre 1970.

In particolare, il tribunale rileva che il concetto di ordine

pubblico delineato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 19 del

1962, nel senso di "bene inteso alla preservazione delle strutture

giuridiche della convivenza sociale, instaurata mediante le leggi, da

ogni attentato a modificarle od a renderle inoperanti mediante l'uso o

la minaccia illegale della forza", non trova adesione nella corrente

esegesi dottrinaria e giurisprudenziale dell'art. 656 c.p., la quale,

per vero, identifica l'ordine pubblico come "sicurezza, tranquillità

pubblica, materiale ed esteriore": esegesi - questa - che, per quanto

attiene al sistema penalistico vigente, troverebbe puntuale riscontro

nella relazione al codice penale nonché nelle specifiche previsioni

dei delitti contro l'ordine pubblico, alla stregua delle quali l'ordine

in parola tende a coincidere con gli interessi della prevenzione della

delinquenza individuale ed organizzata, e, più in generale, della

salvaguardia dell'incolumità e della quiete collettiva. Si paleserebbe

pertanto un evidente contrasto tra il dettato dell'art. 21 della

Costituzione e la norma incriminata interpretata alla stregua dei

suindicati criteri ermeneutici in tema di ordine pubblico.

4. - Con ordinanza emessa il 7 ottobre 1970 nel corso del

procedimento penale a carico di Stefano Palestrini e Giorgio Porreca,

imputati di aver diffuso volantini, omettendo la consegna degli

esemplari di legge alle autorità, e contenenti notizie tendenziose

atte a turbare l'ordine pubblico, il pretore di Recanati ha proposto la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 656 c.p. e 1,

comma primo e terzo, della legge 2 febbraio 1939, n. 374, in

riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Richiamatosi alla prima propria ordinanza del 18 febbraio 1970 per

quel che riguarda la prima eccezione, il giudice a quo ritiene non

manifestamente infondato il contrasto tra l'art. 21 Cost. e l'altra

disposizione denunciata, concernente l'obbligo di consegna preventiva

degli stampati, in base alle seguenti considerazioni.

Rileva, in primo luogo, che la difesa del diritto inviolabile di

cui all'art. 21 Cost. deve essere intesa in senso del tutto pregnante,

di guisa che una violazione della tutela costituzionale della Carta va

ravvisata tutte le volte che il funzionamento di meccanismi necessitati

da leggi ordinarie rischi di porre praticamente ostacolo, nella realtà

effettuale delle cose, al dispiegarsi dell'ampia tutela costituzionale:

tutte le volte, cioè, che adempimenti o formalità burocratiche,

imposti sotto minaccia di pena, rischino di praticamente ostacolare la

libera diffusione del pensiero manifestato.

Ora, secondo il pretore, l'estensione dell'obbligo di consegna

all'ipotesi di "volantinaggio", di cui si giovano di regola coloro che

vogliono esprimere il proprio pensiero in relazione ad un avvenimento

improvviso, non essendo dotati di mezzi economici per realizzare

diverse forme di propaganda, non può non apparire intollerabilmente

ostativa al diritto costituzionale garantito, e pertanto contrastante

con l'art. 21 della Costituzione.

5. - Con quattro ordinanze, identicamente motivate, in data 8 e 25

aprile 1971, nei procedimenti penali a carico di Renato Simboli,

Marcello Baiocco, Lino Piergiacomi e Giuseppe Ombrelli, il pretore di

Recanati ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, in relazione agli artt. 8 e 9 della legge 2 febbraio 1939,

n. 374, e dell'art. 112 t.u.l.p.s. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) nella

parte in cui punisce il mettere in circolazione scritti, immagini,

disegni e oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti

politici, sociali ed economici costituiti nello Stato o lesivi del

prestigio dello Stato o offensivi al sentimento nazionale, in

riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Richiamata l'ordinanza emessa il 7 ottobre 1970, per quel che

riguarda l'art. 1 della legge n. 374 del 1939, in relazione all'art.

112 t.u.l.p.s. ritiene il pretore che, pur volendo ritenere inerente

alla libertà costituzionale garantita di manifestazione del pensiero

il limite della salvaguardia dell'ordine istituzionale del regime

vigente, inteso in buona sostanza come costituzione in senso materiale

dello Stato repubblicano o come fondamento della civile convivenza dei

cittadini nell'assetto democratico di tale Stato, non sembra dubbio che

a tale limite implicito sia del tutto estranea la previsione penalmente

sanzionata dalla norma di legge ordinaria in esame della contrarietà

degli scritti, disegni, immagini od altri oggetti, da essa vietati,

"agli ordinamenti politici sociali od economici costituiti, al

prestigio dello Stato o dell'autorità, ovvero al sentimento

nazionale". Sarebbe infatti chiaro che, mentre la salvaguardia

dell'ordine istituzionale nello Stato repubblicano e democratico

richiede semplicemente che le civili istituzioni che lo reggono siano

difese da ogni attentato e da ogni violenza (in senso, come si vuole,

comprensivo anche dell'istigazione alla violenza), del tutto diversa

nella sua indiscriminata ampiezza è la previsione repressiva della

norma in esame. Attraverso tale norma, la quale reca indelebile lo

stigma del regime non libero né democratico a difesa del quale venne

introdotta, risulterebbe possibile ogni tipo di attentato alla libertà

di manifestazione del pensiero che, secondo la costante giurisprudenza

della Corte costituzionale, costituisce uno dei cardini fondamentali

dello stesso regime democratico, proprio quando si concreta in libera

critica del complesso delle istituzioni, del modo di essere dello

Stato, del comportamento delle autorità e dello stesso "sentimento

nazionale" (che ha, in ogni caso, limiti ben precisi).

6. - Anche il pretore di Ronciglione, con ordinanza emessa il 13

novembre 1971, nel procedimento penale a carico di Elena Patricelli ed

altri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, in riferimento agli

artt. 21, 42 e 53 della Costituzione.

Secondo il pretore, il contrasto con l'art. 21 deriverebbe dalla

circostanza che, in virtù della legge 2 febbraio 1939, si procede, di

fatto, al sequestro di ben cinque esemplari degli stampati, e tale

sequestro (eseguibile ai sensi del secondo comma dell'art. 8 perfino

d'ufficio) può avvenire, date le genericità della formulazione

legislativa, non solo senza atto motivato dall'autorità giudiziaria,

ma anche senza che si incorra in delitto o in violazione delle norme

per l'indicazione dei responsabili.

L'art. 42, terzo comma, sarebbe violato poiché con la legge 1939,

n. 374, il proprietario degli stampati viene espropriato dei cinque

esemplari senza ricevere alcun indennizzo. Il che può avere la sua

rilevanza economica nel caso di pubblicazioni costose, tanto che la

legge stessa rimette alla discrezionalità dell'Esecutivo la

possibilità di evitare l'ingiusto danno, senza peraltro dare in

proposito alcuna seria ed obbiettiva garanzia.

Vi sarebbe infine violazione del primo e del terzo comma dell'art.

53, poiché la ragione principale che milita a favore del mantenimento

della legge del 1939 consiste nel fatto che con il meccanismo da essa

predisposto vengono rifornite le più importanti biblioteche, venendosi

in tal modo a far gravare la spesa (o parte di essa) per il

mantenimento delle biblioteche indiscriminatamente su tutti i cittadini

che abbiano qualcosa da dire per iscritto senza tener conto né della

loro capacità contributiva, né del criterio di progressività, né

della circostanza che gli stessi usufruiscono del servizio al quale

contribuiscono.

7. - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge n. 374 del 1939 in riferimento all'art. 21 Cost. è stata

sollevata, infine, anche dal giudice istruttore del tribunale di

Perugia, nel corso del procedimento penale a carico di Giovanni

Spaccini, con ordinanza emessa il 6 aprile 1972.

Il giudice istruttore si richiama all'ordinanza del pretore di

Ronciglione per sostenere la non manifesta infondatezza della questione

prospettata.

8. - Tutte le ordinanze sono state regolarmente comunicate,

notificate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è

costituito nei vari giudizi, all'infuori di quello avanti al pretore di

Recanati di cui è parte Palestrini Stefano. Nell'interesse di questi,

l'avvocato Gianfilippo Benedetti ha prodotto delle deduzioni, ribadendo

le considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione del 7 ottobre

1970 e chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale

delle norme denunciate. Considerato in diritto :

1. - Le dieci ordinanze sottopongono questioni in parte analoghe ed

in parte connesse sicché si rende opportuna la loro riunione per la

decisione con unica sentenza.

Un primo gruppo di sette ordinanze solleva la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 656 del codice penale, nella

considerazione che, configurando esso quale reato la pubblicazione o

diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare

l'ordine pubblico, viene a porsi in contrasto con l'art. 21 della

Costituzione, che alla manifestazione del pensiero non pone altri

limiti che non siano quelli del buon costume e della protezione dalla

violenza.

La sentenza n. 19 del 1962 che le ordinanze richiamano ha rigettato

le censure di illegittimità costituzionale sollevate in ordine

all'art. 656 cod. pen., in quanto ha ritenuto che la tutela

costituzionale dei diritti, come quello cui ha riguardo l'art. 21, ha

sempre un limite non derogabile nell'esigenza che attraverso il loro

esercizio non vengano sacrificati beni anche essi voluti garantire

dalla Costituzione, e che tale deve ritenersi non solo la tutela del

buon costume, cui l'articolo stesso fa espresso riferimento, ma anche

il mantenimento dell'ordine pubblico, che è da intendere come ordine

legale su cui poggia la convivenza sociale. Ora non sembra contestabile

che anche la diffusione di notizie comunque consapevolmente inventate o

alterate, così da non corrispondere alla realtà effettuale, deve

ritenersi suscettibile di compromettere l'ordine che si vuole

proteggere, allorché, in considerazione del contenuto delle medesime o

delle circostanze di tempo e di luogo della diffusione stessa,

risultino idonee a determinare un turbamento consistente

nell'insorgenza di un completo ed effettivo stato di minaccia

dell'ordine stesso.

La Corte ritiene che non sussistono motivi per discostarsi dalla

precedente pronuncia, che pertanto deve essere confermata in ogni sua

parte. Spetta poi al giudice di merito valutare in concreto la

sussistenza dei requisiti prima specificati necessari alla

perseguibilità del reato di cui all'art. 656.

2. - Fondata deve invece ritenersi la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 112 t.u. leggi di p.s. n. 773 del 1931, nella

parte in cui fa divieto di mettere in circolazione scritti, disegni,

immagini contrari agli ordinamenti costituiti dello Stato, o lesivi del

prestigio dello Stato o dell'autorità, o offensivi del sentimento

nazionale. Tale disposizione, pur se privata della sanzione del

sequestro degli oggetti colpiti dal divieto, quale era previsto

dall'ultimo suo comma, in virtù del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 561, è

tuttavia protetta dalla disposizione generale dell'art. 17 dello stesso

testo unico, che commina pene per ogni contravvenzione alle sue

disposizioni.

L'affermato contrasto con l'art. 21 della Costituzione appare

palese quando si consideri che l'art. 112 conferisce un potere

assolutamente discrezionale di vietare svariate manifestazioni del

pensiero, sempre che queste non configurino fattispecie previste dalle

leggi penali, per le quali, quando ricorressero, sarebbe sufficiente a

reprimerle la denunzia alla autorità giudiziaria. La semplice e

generica contrarietà agli ordinamenti costituiti non può essere

titolo sufficiente a giustificare il divieto in uno Stato democratico,

che non solo consente la critica alle istituzioni vigenti, ma anzi da

essa trae alimento per assicurare, in una libera dialettica delle idee,

l'adeguamento delle medesime ai mutamenti intervenuti nella coscienza

sociale. Analogamente devono farsi rientrare nella stessa facoltà di

critica le manifestazioni suscettibili di offendere il prestigio delle

pubbliche autorità, fino a quando non varchino la soglia, oltre la

quale ricadono nel vilipendio.

Nei riguardi poi dell'offesa al sentimento nazionale è da rilevare

che, se deve ritenersi affetta da incostituzionalità la pena per la

propaganda lesiva del sentimento stesso, qual'era disposta dall'art.

272 cod. pen., secondo quanto ha ritenuto la Corte con la sentenza n.

87 del 1966, con più forti ragioni la censura di illegittimità deve

colpire la parte della disposizione in esame che vieta comportamenti

meno gravi di quelli in cui si sostanzia la propaganda.

3. - Passando infine ad un altro gruppo di ordinanze che denunciano

gli artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, in quanto,

obbligando ogni stampatore a consegnare un certo numero di esemplari

delle pubblicazioni da lui effettuate, sarebbero in contrasto o solo

con l'art. 21 o anche con gli artt. 42 e 53 Cost., se ne deve

dichiarare la manifesta infondatezza. Infatti, in ordine alla dedotta

violazione dell'art. 21, è da ricordare che già la Corte, con la

sentenza n. 115 del 1957, ha dichiarato l'infondatezza della questione

in un caso assimilabile a quello della consegna delle copie,

riguardante le affissioni murali di scritti in copia unica per i quali

la consegna è sostituita dal previo avviso all'autorità di pubblica

sicurezza. È ora da confermare che anche l'obbligo della consegna, non

inducendo nessun potere di autorizzazione o di censura da parte

dell'autorità stessa, in nessun modo contrasta con l'articolo 21.

A diversa conclusione non può giungersi anche in presenza delle

nuove prospettazioni che della questione danno il pretore di Recanati e

quello di Ronciglione. Infatti non può ritenersi ostacolo

apprezzabile alla diffusione del pensiero la consegna d'un esiguo

numero di stampati (tenuto anche conto delle esenzioni dall'obbligo

considerate nell'art. 7), e tanto meno essa può venirsi ad equiparare

al sequestro, poiché tale provvedimento, vietato dall'art. 21,

riguarda il complesso della tiratura di ogni pubblicazione, mentre

nella specie, anche nel caso dell'esecuzione di ufficio prevista

dall'art. 8, la sottrazione coattiva alla disponibilità dello

stampatore rimane limitata alle copie d'obbligo. Analoghe

considerazioni sono da invocare per contestare la fondatezza

dell'allegata violazione dell'art. 42. Un'ipotesi di espropriazione

senza indennizzo potrebbe, se mai, riscontrarsi nel caso, che non

ricorre nella specie, di pubblicazioni di costo elevato (per le quali

peraltro il cit. art. 7 prevede la dispensa); ma, ove essa si

verifichi, l'interessato potrà trovare sufficienti garanzie del

proprio diritto attraverso l'esperimento dei comuni rimedi contro

l'attività discrezionale della pubblica Amministrazione.

Ad eguale conclusione di infondatezza deve giungersi con

riferimento alla denuncia di violazione dell'art. 53, poiché, a parte

l'inesattezza di quanto si afferma circa la ratio della disposizione in

esame, è da negare che l'obbligo di cui si tratta possa incidere sulla

capacità contributiva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 112 del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno

1931, n. 773, nella parte relativa al divieto di pubblicazioni

contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio delle autorità e

lesive del sentimento nazionale;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 656 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21

della Costituzione, con le ordinanze dei pretori di Recanati e di

Firenze e del tribunale di Venezia, indicate in epigrafe;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374,

sollevata, in riferimento agli artt. 21, 42 e 53 della Costituzione,

con le ordinanze dei pretori di Recanati e di Ronciglione e del giudice

istruttore del tribunale di Perugia, indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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