Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/03/1971 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 553

del codice penale e dell'art. 112 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 aprile 1969 dal tribunale di Viterbo nel

procedimento penale a carico di Bertinelli Virginio ed altri, iscritta

al n. 256 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 186 del 23 luglio 1969;

2) ordinanza emessa il 5 maggio 1970 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di De Marchi Luigi, iscritta al n. 240 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970.

Visti gli atti di costituzione di De Marchi Luigi e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1971 il Giudice

relatore Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Giorgio Moscon, per il De Marchi, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il tribunale di Viterbo, nel procedimento penale a carico di

Virginio Bertinelli e altri, con ordinanza 1 aprile 1969 ha rimesso a

questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 553

del codice penale e dell'articolo 112 del t.u. delle leggi di p.s.

(approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773), con riferimento agli

artt. 21, primo comma, e 32 della Costituzione.

Nell'ordinanza si premette che la precedente sentenza 19 febbraio

1965, n. 9, di questa Corte, che ebbe per oggetto lo stesso art. 553

c.p., non preclude la riproponibilità della questione, sotto altri

profili e con nuovi argomenti. Sotto il riflesso della violazione

dell'art. 21 della Costituzione, l'ordinanza osserva quindi che la

norma impugnata, ispirata a suo tempo dalla politica che si riassumeva

nel motto "il numero è potenza", non trova giustificazione nella

difesa del buon costume, che, per quanto riguarda la propaganda

anticoncezionale, è tutelato da altre norme del codice penale.

D'altronde la nozione di buon costume si evolve coi tempi e i mutamenti

nel modo di considerare il problema non consentono oggi di considerare

illecita quella propaganda.

Viene inoltre dedotta la violazione dell'art. 32 della

Costituzione, in considerazione dei danni alla salute che procura la

frequenza degli aborti e la superprolificità, dovuta all'ignoranza dei

mezzi anticoncezionali.

2. - La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 553

c.p. è stata proposta anche, d'ufficio', dal pretore di Roma, in un

procedimento a carico di Luigi De Marchi, con ordinanza 5 maggio 1970.

Anche questa denuncia la violazione degli artt. 21 e 32 della

Costituzione, richiamando e illustrando i motivi già addotti

nell'ordinanza del tribunale di Viterbo. L'ordinanza deduce inoltre la

violazione dell'art. 18 della Costituzione sulla libertà di

associazione, in quanto, in base all'attuale sistema, i singoli che

concorressero nella organizzazione e nell'attività di una associazione

per il birth control incorrerebbero nella sanzione di cui all'articolo

553 c.p.; e la violazione dell'art. 31, secondo cui la Repubblica

tutela la maternità e l'infanzia, in quanto le gravidanze troppo

ravvicinate creano uno stato gravissimo alla salute della madre e della

prole.

3. - Nel giudizio promosso dal pretore di Roma è intervenuto il

Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, e si è costituito il dott. De Marchi, a mezzo

dell'avv. Giorgio Moscon.

L'Avvocatura dello Stato, premesso che la Corte, con la sentenza n.

9 del 1965, pervenne a una interpretazione adeguatrice dell'art. 553

c.p., afferma che la norma, così come interpretata dalla Corte, tutela

interessi ai quali è tuttora particolarmente sensibile una non piccola

parte della comunità.

Sostiene quindi l'infondatezza delle proposte censure.

La difesa della parte privata, premesse, nella memoria, ampie

considerazioni sugli aspetti sociali ed etici della questione, sostiene

nel merito che da quando fu emanata la sentenza n. 9 del 1965 sono

sopravvenuti nuovi ed essenziali sviluppi, che rendono insostenibile il

mantenimento dell'articolo 553 c.p. in nome del buon costume, tutelato

da altre norme del codice penale; vengono inoltre citati casi in cui la

magistratura di merito ha espressamente ripudiato l'interpretazione

data dalla Corte all'art. 553 codice penale. La memoria si diffonde,

infine, sull'utilità, per la tutela della salute, della propaganda e

dell'assistenza anticoncezionale.

Nella discussione orale le difese delle parti hanno ribadito i

rispettivi argomenti. Considerato in diritto :

1. - Le cause possono essere decise con unica sentenza, avendo il

medesimo oggetto.

2. - La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 553

del codice penale (incitamento a pratiche contro la procreazione) e

dell'art. 112 t.u. delle leggi di p.s., già proposta con riferimento

all'art. 21 primo comma, della Costituzione, era stata esaminata e

decisa da questa Corte con sentenza n. 9 del 1965. In tale sentenza fu

riconosciuto che l'art. 553 c.p. non vieta la propaganda che

genericamente miri a convincere dell'utilità e necessità, in un

determinato momento storico, di limitare le nascite, o che propugni una

politica di controllo dell'aumento della popolazione; tuttavia si

ritenne che la norma non contrastasse con l'art. 21 della Costituzione,

in quanto diretta a tutelare il buon costume. Su la base di tale

interpretazione, la questione fu dichiarata infondata "nei sensi e nei

limiti di cui in motivazione".

Successivamente alla ricordata sentenza, la norma ha avuto scarsa

applicazione, ma vi sono stati casi in cui nella pratica giudiziaria è

stata disattesa l'interpretazione della Corte, e la norma è stata

ritenuta applicabile nel suo senso letterale, indipendentemente dalla

connessione, in essa ravvisata dalla Corte, con la difesa del buon

costume.

Le ordinanze del tribunale di Viterbo e del pretore di Roma hanno

ora riproposto la questione, con nuovi argomenti rispetto all'art. 21,

ed inoltre con riferimento all'articolo 32 (ordinanze del tribunale di

Viterbo e del pretore di Roma) e agli artt. 18 e 31 (ordinanza del

pretore di Roma) della Costituzione.

Si rende quindi necessario il riesame di essa.

3. - Va riconosciuto che la norma di cui all'art. 553 c.p.

corrispondeva alla politica demografica del tempo, diretta

all'incremento della popolazione, considerato come fattore di potenza,

e alle concezioni a cui quella politica si ispirava. Ciò è

documentato, a parte la collocazione dell'articolo nel titolo relativo

ai "delitti contro la integrità e la sanità della stirpe", dalla

Relazione del Guardasigilli al Progetto di codice penale.

Del resto, che, sopravvenuto il nuovo ordinamento costituzionale,

la norma dell'art. 553 c.p. non trovasse più giustificazione in quelle

concezioni fu riconosciuto nella sentenza n. 9 del 1965, la quale, come

si è visto, ritenne consentita la propaganda genericamente diretta

alla limitazione del numero delle nascite e alla promozione di una

politica di controllo dell'aumento della popolazione, e fece salva la

legittimità costituzionale della norma solo sotto il riflesso della

difesa del buon costume.

Ma il riesame della questione, anche alla luce delle ragioni e

degli elementi emersi nella nuova prospettazione di essa, induce la

Corte a ritenere che la norma non può essere mantenuta in vita, senza

contrasto con la Costituzione.

Infatti, la disposizione dell'art. 553 c.p., appunto perché

collegata, nella sua ragione originaria, alla ricordata politica di

espansione demografica e alle concezioni su cui questa si basava,

vietava la pubblica trattazione di argomenti riguardanti la

procreazione soltanto se svolta nel senso di favorire, mediante

l'incitamento o la propaganda di pratiche contro la procreazione, la

riduzione delle nascite. Le esigenze del buon costume erano tutelate,

come sono tuttora, da altre disposizioni del codice penale, in

qualunque senso e a qualunque fine si svolga la predetta attività.

D'altra parte, il problema della limitazione delle nascite ha

assunto, nel momento storico attuale, una importanza e un rilievo

sociale tale, ed investe un raggio di interesse così ampio, da non

potersi ritenere che, secondo la coscienza comune e tenuto anche conto

del progressivo allargarsi della educazione sanitaria, sia oggi da

ravvisare un'offesa al buon costume nella pubblica trattazione dei vari

aspetti di quel problema, nella diffusione delle conoscenze relative,

nella propaganda svolta a favore delle pratiche anticoncettive.

Di ciò si ha conferma nella già ricordata scarsissima

applicazione dell'art. 553 c.p.; nelle ripetute proposte di legge per

la sua abrogazione; nel diffuso convincimento dell'esigenza di una

informata coscienza sociale in materia, rilevabile dalla letteratura,

dai dibattiti e da note dichiarazioni internazionali sull'argomento.

Si deve pertanto riconoscere che, venuta meno la ragione

dell'autonoma configurazione del reato di cui all'art. 553 c.p., il

limite da esso posto alla libera manifestazione del pensiero si trova

in contrasto con l'art. 21, primo comma, della Costituzione.

Con la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale,

la propaganda di pratiche anticoncettive e l'incitamento ad esse

restano subordinate all'osservanza delle norme penali riguardanti gli

atti, le pubblicazioni e gli spettacoli osceni (artt. 527, 528, 529

c.p.); gli atti e il commercio di scritti, disegni e oggetti contrari

alla pubblica decenza (articoli 725, 726 c.p.); nonché all'osservanza

delle norme riguardanti l'istigazione a delinquere e l'apologia di

reato (art. 414 c.p.): in particolare, l'istigazione all'aborto (art.

548 c.p.).

È da considerare che il rilevante numero degli aborti è portato,

dalla difesa della parte privata nel presente giudizio e da gran parte

della letteratura sull'argomento, come una delle ragioni a favore della

diffusione della conoscenza delle pratiche antifecondative. Sarebbe

palesemente contraddittorio che la consentita propaganda

antiprocreativa comprendesse l'incitamento a pratiche che possano

essere, oltre che contrastanti col diritto alla vita, produttive di

quei danni alla salute che con quella propaganda si vuol concorrere ad

evitare.

A questo proposito la Corte ritiene necessario rilevare che la

tutela della salute e della maternità, garantite dalla Costituzione

(artt. 31 e 32), richiede che, riconosciuta la liceità della

propaganda anticoncezionale, questa formi oggetto di una appropriata

disciplina, diretta a impedire l'incitamento all'uso di mezzi

riconosciuti dannosi, direttamente o nei loro effetti secondari, per la

salute. In questo senso, il tempestivo intervento del legislatore, già

autorevolmente auspicato nel Parere del Consiglio superiore di sanità

(Assemblea generale) del 21 aprile 1967, dovrà assicurare

l'attuazione, in questa materia, delle ricordate norme costituzionali

protettive della salute e della maternità.

L'accoglimento del motivo di illegittimità costituzionale della

norma impugnata, per contrasto con l'art. 21, primo comma, della

Costituzione, assorbe le altre censure dedotte nel presente giudizio.

4. - Le ragioni innanzi esposte valgono anche per riconoscere

l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 112 del t.u. delle

leggi di p.s., limitatamente alla parte in cui vieta la produzione,

l'acquisto, la detenzione, l'importazione, l'esportazione e la

circolazione di scritti, disegni ed immagini che divulgano i mezzi

diretti a impedire la procreazione o ne illustrano l'impiegò.

Esse si estendono inoltre all'art. 114, primo comma, del medesimo

t.u., nella parte in cui vieta l'inserzione, in giornali o periodici,

di avvisi o corrispondenze che si riferiscano ai predetti mezzi;

nonché all'art. 2 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561,

nella parte in cui stabilisce che si può far luogo al sequestro di

giornali o altre pubblicazioni o stampati che divulgano i mezzi

medesimi, ne illustrano l'impiego o contengono inserzioni o

corrispondenze ad essi relative.

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va

pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale anche di queste

ultime norme.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale:

dell'art. 553 del codice penale;

dell'art. 112, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza (approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773), limitatamente

alle parole: "a impedire la procreazione";

dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, l'illegittimità costituzionale:

dell'art. 114, primo comma, del medesimo testo unico, limitatamente

alle parole: "a impedire la procreazione";

dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo 31 maggio 1946,

n. 561 (norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni),

limitatamente alle parole: "a impedire la procreazione".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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