Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/02/1965 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 553

del Codice penale e dell'art. 112 del T.U. delle leggi di p. s.

approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 febbraio 1964 dal Pretore di Lendinara nel

procedimento penale a carico di Matteotti Giancarlo, iscritta al n. 42

del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964;

2) ordinanza emessa il 23 maggio 1964 dal Pretore di Firenze nel

procedimento penale a carico di De Marchi Luigi, iscritta al n. 111 del

Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 169 dell'11 luglio 1964.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Matteotti Giancarlo

e di De Marchi Luigi;

udita nell'udienza pubblica del 2 dicembre 1964 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

uditi gli avvocati Renato Sansone, Giorgio Moscon, Paolo Barile e

Leopoldo Piccardi, per Matteotti e De Marchi, ed il vice avvocato

generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico dell'on.

Giancarlo Matteotti, il Pretore di Lendinara ha sollevato d'ufficio la

questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 553 del Codice

penale, che punisce "chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la

procreazione o fa propaganda a favore di esse" e dell'art. 112 del T.U.

delle leggi di p.s. nella parte in cui questo vieta di mettere in

circolazione scritti o disegni "che divulgano, anche in modo indiretto

o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti

a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano

l'impiego dei mezzi stessi", in relazione all'art. 21 della

Costituzione, giusta il quale "tutti hanno diritto di manifestare

liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro

mezzo di diffusione".

I motivi che sorreggono la proposta questione di costituzionalità

sono, a parere del Pretore, i seguenti:

I) non si nega che una libertà garantita dalla Costituzione possa

trovare dei limiti al suo esercizio, ma codesti limiti devono nascere

da diritti e beni "concorrentemente" tutelati dalla Costituzione o da

questa posti contestualmente alla concessione del diritto di libertà,

il quale nasce, così, subordinato al rispetto di determinate

condizioni. Ora, il bene giuridico tutelato dall'art. 553 del Codice

penale, rappresentato dall'incremento demografico del popolo italiano,

non è considerato nemmeno implicitamente o indirettamente dalla

Costituzione, né nella parte che raccoglie i "principi fondamentali",

né nell'altra che considera i "rapporti etico-sociali";

Il) il contrasto delle norme impugnate con l'art. 21 della

Costituzione non può essere superato col richiamo al buon costume, che

lo stesso articolo pone come limite alla libertà di manifestazione del

pensiero. Dei due significati che il concetto di buon costume può

assumere - quello ampio che lo identifica con la coscienza etica di un

popolo in un dato momento storico, e l'altro più ristretto o

"giuridico-penalistico", come dice il Pretore, desumibile dalle norme

del Titolo IX, libro II, del Codice penale (Dei delitti contro la

moralità pubblica e il buon costume) e dalle altre che trovano luogo

in altre parti del Codice penale, ma che tutelano sostanzialmente lo

stesso bene -, il Pretore afferma di dover accogliere il secondo per

ricavarne la conseguenza che la norma dell'art. 553, che considera e

vieta una propaganda svolta con mezzi e intenti che non attentano di

per sé al buon costume, cioè alla morale e al pudore sessuale, non

può essere considerata conforme alla Costituzione;

III) nemmeno se si accogliesse il concetto più ampio di buon

costume verrebbe meno il contrasto delle norme impugnate con l'art. 21

della Costituzione, dato che è opinione del Pretore che la coscienza

etica della collettività è quella espressa dalla media dei cittadini

in un determinato momento storico, e sarebbe tale oggi da non

consentire di ritenere "rilevantemente contrario ai principi

etico-sociali il fatto della limitazione delle nascite". Vero è che la

morale cattolica condanna l'impiego dei mezzi antifecondativi, ma essa

non può influire sulla determinazione di un concetto giuridico-statale

perché ne mancherebbero le condizioni: il rinvio ad essa da parte di

una norma statale, la conformità della coscienza collettiva alla

dottrina cattolica. Infatti non si potrebbe individuare codesto rinvio

nel richiamo dell'art. 7 della Costituzione ai Patti Lateranensi; non

si potrebbe negare che quel divieto non è più sentito della coscienza

collettiva in armonia coi tempi;

IV) sarebbe, infine, da escludere un contrasto della propaganda

anticoncezionale col mantenimento e la garanzia dell'ordine pubblico.

L'ordinanza, emessa il 3 febbraio 1964, è stata ritualmente

notificata e comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91

dell'11 aprile 1964.

2. - Nel presente giudizio si è costituito l'on. Giancarlo

Matteotti, rappresentato e difeso dagli avvocati Renato Sansone, Paolo

Barile e Giorgio Moscon, con atto depositato il 1 aprile 1964,

chiedendo che la Corte dichiari la incostituzionalità dell'art. 553

del Codice penale e dell'art. 112 del T.U. delle leggi di p. s. nella

"parte riguardante la propaganda anticoncezionale".

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto

depositato il 30 aprile 1964, chiedendo che la questione sia dichiarata

infondata.

Secondo l'Avvocatura, la nozione di buon costume, quale è assunta

dall'art. 21 della Costituzione, coincide con l'altra, tradizionale, di

"boni mores" e ricomprende perciò tutto quanto è contrario alla

coscienza etica di un popolo. Alla stregua di questa interpretazione e

con riferimento all'ampiezza della previsione dell'art. 553 del Codice

penale che comprenderebbe anche ogni riferimento all'aborto, le norme

impugnate troverebbero giustificazione nel precetto dell'ultimo comma

dell'art. 21 della Costituzione, che vieta "le pubblicazioni a stampa,

gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon

costume".

Non costituirebbe ostacolo a questa tesi il fatto che le norme

impugnate fossero, in passato, ispirate anche alla finalità dello

incremento demografico del popolo italiano, perché esse intendono

tutelare obiettivamente un interesse protetto dal precetto

costituzionale, come sarebbe confermato dal fatto che nel progetto

preliminare di riforma del Codice penale del 1949-50 la disposizione

dell'art. 553 è stata conservata sotto il Titolo: "Le contravvenzioni

contro la moralità pubblica e il buon costume".

Infine, la libertà di manifestare il pensiero può trovare limiti

in altri diritti riconosciuti anche implicitamente dalla Costituzione.

Nel caso in esame, l'Avvocatura ritiene che possano essere richiamate

le norme degli artt. 30 e 31, relativi alla tutela della famiglia e del

matrimonio, e soprattutto quella dell'art. 32, primo e secondo comma,

della Costituzione, che tutela la salute e l'integrità fisica come

interesse collettivo - tutti beni che si pongono in logica correlazione

con la pubblica moralità e il buon costume.

4. - La stessa questione di legittimità costituzionale,

limitatamente all'art. 553 del Codice penale, è stata sollevata, su

richiesta della difesa, dal Pretore di Firenze nel corso di un

procedimento penale a carico del dott. Luigi De Marchi. A sostegno

della non manifesta infondatezza della questione, il Pretore di Firenze

ripete succintamente gli stessi motivi addotti dal Pretore di

Lendinara.

L'ordinanza, emessa il 23 maggio 1964, ritualmente notificata e

comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 dell'11

luglio 1964.

5. - In questo giudizio si è costituito, con atto depositato il 22

luglio 1964, il dott. Luigi De Marchi, rappresentato e difeso dagli

avvocati Leopoldo Piccardi, Paolo Barile e Giorgio Moscon, chiedendo

che la Corte dichiari la incostituzionalità della norma impugnata.

Il Presidente del Consiglio non è intervenuto.

6. - Nei due giudizi le parti private hanno depositato il 19

novembre 1964 una identica memoria.

La difesa sostiene che l'art. 553 del Codice penale, l'art. 112

del T.U. delle leggi di p. s., nonché l'art. 114 di codesto medesimo

T.U., la illegittimità del quale deriverà come conseguenza

dell'eventuale dichiarazione di illegittimità delle norme impugnate -

quest'ultimo articolo vieta l'inserzione sui giornali e sui periodici

di avvisi e corrispondenze che si riferiscono ai mezzi diretti a

impedire la procreazione e a procurare l'aborto - , verterebbero senza

dubbio nella materia attinente alla libera manifestazione del pensiero,

stante che il reato consisterebbe nella pura e semplice manifestazione

del pensiero intorno alla limitazione delle nascite, prescindendo da

ogni pratica spiegazione di come codesta limitazione si possa

conseguire. La difesa prosegue affermando che le situazioni soggettive

costituzionali di vantaggio incontrano soltanto quei limiti, che la

stessa norma che formula la situazione pone, o quelli contenuti in

altre norme costituzionali che, indirettamente, la condizionino. Ora,

la libertà di manifestare il pensiero non incontra il limite

dell'ordine pubblico che non si rinviene nella Costituzione né come

limite di efficacia generale, né nell'art. 21 come limite specifico.

Non esattamente la Corte avrebbe ritenuto nel caso dell'art. 656 del

Codice penale l'ordine pubblico sufficiente a rendere la norma conforme

alla Costituzione; del che la difesa delle parti private assegna

ampiamente le ragioni, soggiungendo, tuttavia, che le norme impugnate

non presuppongono l'ordine pubblico come bene tutelato né

espressamente, né implicitamente, e che la questione viene esaminata

per ragioni di completezza sistematica.

Né la legittimità si può ricavare dal limite del buon costume,

che l'art. 21 richiama nel suo ultimo comma.

La difesa ritiene che il concetto di buon costume abbia una sua

accezione costituzionale più ampia di quella desumibile dal diritto

penale - vi si ricomprenderebbero atti penalmente irrilevanti, ma

ripugnanti -, e tuttavia diversa da quella di pubblica moralità e

comunque non così estesa da coincidere con la nozione privatistica di

essa. Senonché, sostiene che le finalità della difesa del buon

costume non vengono punto in considerazione rispetto alle norme

impugnate, le quali prescindono totalmente dal modo con cui

l'incitamento alle pratiche anticoncezionali venga presentato e da ogni

comportamento impudico, ed hanno come fine la tutela della stirpe e

della razza e l'incremento demografico della popolazione italiana.

Nemmeno potrebbe dirsi che queste norme si pongano la tutela del

buon costume come fine secondario, per il motivo assorbente, a giudizio

della difesa, che le eventuali offese al buon costume in occasione

della propaganda anticoncezionale avrebbero la loro sanzione in altre

norme penali (artt. 527, 528, 725 e 726 del Codice penale). Infine,

anche se si volesse identificare il buon costume con la morale

corrente, bisognerebbe guardarsi dal far coincidere questa con quella

cattolica, risultando essa anche da altre regole morali di condotta -

laiche, liberali, marxiste o individuali del singolo cittadino -, a

prescindere dalla circostanza che, proprio in tema di controllo delle

nascite, la morale cattolica mostrerebbe i segni di un netto

rivolgimento.

In ultimo luogo, la legittimità costituzionale delle norme in

esame non potrebbe dedursi - come sarebbe evidente a prima vista -

dagli artt. 29 e 30 della Costituzione o dall'art. 31, primo comma,

giusta il quale la Repubblica agevola con misure economiche od altre

provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti

relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose (dove

quest'ultimo inciso non autorizza una politica demografica, ma

suggerisce un'azione di assistenza sociale), ma nemmeno dall'art. 32

che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e

interesse della collettività. Vero è che il legislatore può

disciplinare la materia in esame con norme sanitarie, ma ammettendo il

controllo dei singoli medicinali, non già col divieto assoluto di

manifestare il proprio pensiero intorno a certi medicinali. Né sarebbe

vero che la illegittimità dell'art. 553 del Codice penale renderebbe

lecita la propaganda a favore dell'aborto, dato che le pratiche

abortive restano vietate dall'art. 545 e seguenti del Codice penale e

qualunque propaganda a favore di esse sarebbe colpita, quale

istigazione a delinquere o quale apologia di reato, dall'art. 414 del

Codice penale.

7. - L'Avvocatura ha depositato il 19 novembre 1964, nel giudizio

introdotto con l'ordinanza del Pretore di Lendinara nel quale è

costituita, una memoria, nella quale, con ampi riferimenti dottrinali e

giurisprudenziali, svolge le tesi già esposte nell'atto di intervento

a sostegno della non fondatezza della questione.

In particolare, l'Avvocatura insiste sulla definizione della

nozione di buon costume. Vi sarebbe nell'ordinamento giuridico un

concetto di buon costume più ampio di quello penalistico, che, anzi,

ricomprenderebbe questo come maggiore il minore, e secondo il quale la

condotta conforme al buon costume è quella dell'onesto vivere, quale

è inteso dalla coscienza media di un popolo in un determinato periodo

storico. Questo concetto del buon costume sarebbe stato assunto

nell'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione. Né può sostenersi

che una nozione così ampia di buon costume priverebbe la libertà di

manifestare il pensiero di una seria garanzia costituzionale, dato che

soccorrerebbe la riserva di legge, che, interprete dei mores, statuirà

sull'estensione del divieto. La riduzione del concetto di buon costume

a quello penalistico non può dedursi nemmeno dalla previsione che

l'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione fa di un'attività di

prevenzione, stante che questa previsione può essere intesa come

rivolta non già a coprire tutta l'area del precetto proibitivo

costituzionale, ma soltanto quella parte di essa penalmente rilevante.

Ma, anche se si ammettesse che la nozione costituzionale di buon

costume vada intesa così com'è intesa nel diritto penale, va tenuto

presente che la nozione penalistica non si limita alla libertà

sessuale, al pudore e all'onore sessuale; oggetto della tutela penale

è anche la pubblica decenza (artt. 725 e 726 del Codice penale), che

si ritiene comunemente rientri nella nozione di buon costume.

Così si deve concludere che gli interessi tutelati nell'art. 553

del Codice penale in concomitanza con quelli principali (che ne

spiegherebbero soltanto la nascita), possono essere ricondotti alla

nozione di buon costume.

Ampio svolgimento trova poi nella memoria il riferimento della

nozione di buon costume ai valori etico-religiosi della nostra

civiltà, che costituiscono il fondamento della società italiana e ai

quali il legislatore direttamente si è voluto riferire richiamandoci

al buon costume.

Infine, l'Avvocatura sottolinea che l'art. 553 del Codice penale e

l'art. 112 del T.U. delle leggi di p.s. non sarebbero rivolti contro il

controllo delle nascite, bensì soltanto contro l'incitamento, la

propaganda e la divulgazione delle pratiche contro la procreazione, sia

nel senso di pratiche abortive, sia nell'altro di attentato alla

perpetuazione della specie, sia nel terzo di pratiche indirizzate a

garantire rapporti sessuali illeciti. Sono queste forme, sempre che si

manifestino pubblicamente, che si vogliono vietate, non già ogni e

qualsiasi discussione ispirata magari a motivi scientifici o culturali.

Le pratiche contro la fecondazione non costituiscono di per sé reato,

come si ricaverebbe dalla circostanza che l'art. 553 del Codice penale

non deroga all'art. 115 del medesimo Codice. Considerazioni queste che

valgono anche per l'art. 112 del T.U. delle leggi di p.s., che reprime

non già, come l'art. 553, la propaganda in genere, ma la stampa e la

divulgazione di mezzi propagandistici, dovendosi ravvisare nelle due

disposizioni un concorso materiale.

8. - Nell'udienza del 2 dicembre 1964, le due cause sono state

discusse congiuntamente e le difese delle parti hanno ribadito le

rispettive tesi e insistito nelle conclusioni già prese. Considerato in diritto :

1. - Tanto l'ordinanza del Pretore di Lendinara, quanto quella del

Pretore di Firenze sollevano la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 553 del Codice penale; ma la prima propone

altresì quella relativa all'art. 112 del T.U. delle leggi di p.s. 18

giugno 1931, n. 773. Tuttavia i due giudizi possono essere decisi con

un'unica sentenza, dato lo stretto legame che unisce le due questioni

fino a farne una sola e medesima.

2. - Occorre preliminarmente sgombrare il campo da una tesi, che si

può definire pregiudiziale, della difesa delle parti private, giusta

la quale l'illegittimità delle norme impugnate deriverebbe

immediatamente dalla circostanza che le norme stesse sarebbero state

emanate a presidio della politica demografica del cessato regime, che

si esprimeva sinteticamente nel motto "il numero è potenza"; esse

sarebbero state poste, cioè, a tutela di un bene che non è tra quelli

riconosciuti dalla Costituzione e che sono i soli, poi, che possono

giustificare limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero.

La tesi non può essere condivisa. E confortato da tutta la

giurisprudenza della Corte il principio che la legittimità o

illegittimità di una norma - in un sistema giuridico che si estende

nel tempo al di qua e al di là della promulgazione della Carta

costituzionale e che la Costituzione della Repubblica ha profondamente

modificato e rigidamente condizionato, ma non posto nel nulla -,

dipende non già dal fine o dall'occasione che la fece nascere, ma

dalla sua obiettiva conformità o difformità dalla legge fondamentale

dello Stato. Da che discende che ciascuna norma di legge ordinaria deve

essere esaminata nella sua propria struttura obiettiva e in questi

termini confrontata col precetto costituzionale che da essa si assume

violato. E del resto, quando nel T.U. delle leggi di p.s. 6 novembre

1926, n. 1848, comparve il divieto di diffondere scritti o disegni che

divulgassero i mezzi di impedire la fecondazione o di interrompere la

gravidanza o ne illustrassero l'impiego, il bene che si volle protetto

fu quello della morale e del buon costume, quegli scritti e disegni

essendo stati qualificati appunto come "offensivi della morale e del

buon costume" (artt. 112 e 113). E la norma impugnata del Codice penale

(art. 553) prese posto nel titolo X del libro II, che s'intitola ai

delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe, accanto ad altre

ipotesi delittuose (artt. 545-551: aborto; art. 552: procurata

impotenza alla procreazione; art. 554: contagio di sifilide e di

blenorragia), il rapporto delle quali con la politica di potenza

demografica perseguita dal passato regime è, quanto meno, soltanto

indiretto.

3. - La libertà di manifestazione del pensiero è tra le libertà

fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, una di

quelle anzi che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato,

condizione com'è del modo di essere e dello sviluppo della vita del

Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale. Ne consegue che

limitazioni sostanziali di questa libertà non possono essere poste se

non per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento

in precetti e principi costituzionali, si rinvengano essi

esplicitamente enunciati nella Carta costituzionale o si possano,

invece, trarre da questa mediante la rigorosa applicazione delle regole

dell'interpretazione giuridica.

E poiché non può dubitarsi che la previsione dell'art. 553 del

Codice penale si traduca in una limitazione sostanziale della libera

manifestazione del pensiero, occorre vedere se tale limitazione possa

trovare giustificazione in un precetto o principio costituzionale.

4. - La Corte ritiene che il precetto costituzionale, che può

essere richiamato in primo luogo per proteggere la norma impugnata da

una pronunzia di illegittimità, sia contenuto nel medesimo art. 21

della Costituzione, il quale, riconoscendo a tutti nel suo primo comma,

il diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto

e con ogni altro mezzo di diffusione, aggiunge, nell'ultimo, che "sono

vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre

manifestazioni contrarie al buon costume", e riserva alla legge di

stabilire "i provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le

violazioni".

Ora, non è dubbio che l'art. 553 del Codice penale, interpretato

nell'ambito del sistema giuridico vigente, abbia ad oggetto la tutela

del buon costume. Ciò che la norma contenuta in quell'articolo vieta

è, infatti, la pubblica propaganda e il pubblico incitamento a

"pratiche contro la procreazione": il che significa che la figura del

reato previsto dalla norma impugnata, si verifica quando l'azione del

soggetto, che consiste nell'incitare o fare propaganda, illustrandone

l'uso, di "pratiche", vale a dire di operazioni meccaniche ed esterne

contro la procreazione, si compia pubblicamente - cioè in luogo

pubblico o aperto al pubblico -, e viola per ciò stesso gravemente il

naturale riserbo o pudore del quale vanno circondate le cose del sesso

e non rispetta l'intimità dei rapporti sessuali, la moralità

giovanile e la dignità della persona umana, per la parte che si

collega a questi rapporti.

5. - Le parti hanno a lungo disputato sul contenuto e l'estensione

del concetto di buon costume, e segnatamente sul punto se il "buon

costume" che compare nell'art. 21 della Costituzione debba essere

ricondotto a quello che si può costruire sulla base delle norme del

diritto penale, limitatamente a quelle tra esse che tutelano il pudore,

l'onore e la libertà sessuale, ovvero, più estensivamente, sulla base

anche di quelle che tutelano la pubblica decenza e il comune sentimento

morale, o se, invece, si debba costruire di esso una nozione

costituzionale più ampia o comunque diversa da quella penalistica.

Tuttavia ai fini della decisione non è necessario che la Corte

affronti e risolva i contrasti e le divergenze d'opinione, dottrinali e

giurisprudenziali, che si sono manifestati a questo proposito, né che

dia una definizione puntuale ed esauriente del buon costume. In questa

sede è sufficiente affermare che il buon costume non può essere fatto

coincidere, come è stato adombrato dall'Avvocatura dello Stato, con la

morale o con la coscienza etica, concetti che non tollerano

determinazioni quantitative del genere di quelle espresse dal termine

"morale media" di un popolo, "etica comune" di un gruppo e altre

analoghe. La legge morale vive nella coscienza individuale e così

intesa non può formare oggetto di un regolamento legislativo.

Quando la legge parla di morale, vuole riferirsi alla moralità

pubblica, a regole, cioè, di convivenza e di comportamento che devono

essere osservate in una società civile. Non diversamente il buon

costume risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato

comportamento nella vita sociale di relazione, la inosservanza dei

quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia

fuori sia soprattutto nell'ambito della famiglia, della dignità

personale che con esso si congiunge, e del sentimento morale dei

giovani, ed apre la via al contrario del buon costume, al mal costume

e, come è stato anche detto, può comportare la perversione dei

costumi, il prevalere, cioè, di regole e di comportamenti contrari ed

opposti.

Il che è sufficiente per concludere che l'azione prevista dalla

norma impugnata violi il buon costume e richiami giustificatamente la

disposta repressione penale.

6. - Non può nemmeno essere accolta la tesi che l'art. 553 si

riduca a vietare la generica propaganda anticoncezionale, laddove le

offese al buon costume, che questa propaganda può eventualmente

comportare, sarebbero punite da altre norme. La norma dell'art. 553 ha,

nella sua configurazione obiettiva, una sua autonomia e non può essere

ritenuta una duplicazione degli artt. 527 (atti osceni), 528

(pubblicazioni e spettacoli osceni), 725 (commercio di scritti, disegni

e altri oggetti contrari alla pubblica decenza) e 726 (atti contrari

alla pubblica decenza, turpiloquio) del Codice penale, come si può

ricavare facilmente dal confronto di queste disposizioni tra loro.

Né l'incitamento e la propaganda di pratiche dirette a provocare e

favorire l'aborto, che pur rientrano nella previsione dell'art. 553,

possono ritenersi coperti dalla norma dell'art. 414 del Codice penale,

che punisce l'istigazione a delinquere, perché l'incitamento e più

ancora la propaganda non sono riconducibili all'istigazione,

rappresentando, quelle, ipotesi di reato meno gravi e comunque

diversamente considerate e punite dal legislatore penale.

7. - Discende da quanto si è detto che l'art. 553 del Codice

penale non vieta la propaganda che genericamente miri a convincere

dell'utilità e necessità in un determinato momento storico e in un

particolare contesto economico-sociale, di limitare le nascite e di

porre regole al ritmo della vita; e che propugni una politica di

controllo dell'aumento della popolazione, mediante una legislazione che

consenta, in determinate forme e modi, e sempre che siano tutelati

fondamentali beni sociali, al di fuori di una indiscriminata pubblica

propaganda, la diffusione della conoscenza di pratiche

anticoncezionali.

Tanto meno, poi, vuol limitare la libertà di manifestazione del

pensiero scientifico la quale, lungi dal poter essere parificata

all'incitamento e alla propaganda contemplati dall'art. 553 del Codice

penale, gode di una tutela costituzionale rafforzata (art. 33, primo

comma) rispetto a quella di cui gode la manifestazione del pensiero in

generale, alla quale fa riferimento l'art. 21 della Costituzione. La

preoccupazione espressa dalla difesa delle parti private che la norma

impugnata vieti ogni e qualsiasi discussione pubblica su questa materia

della limitazione delle nascite e voglia chiudere la bocca finanche a

moralisti, economisti e scienziati in generale, è perciò infondata e

si ispira al fine di comprovare, mediante un artificioso ragionamento e

un'arbitraria estensione della portata della disposizione legislativa

della legittimità della quale si controverte, una violazione della

libertà di manifestare il proprio pensiero che, in realtà, non

sussiste.

8. - Gli stessi motivi valgono ad escludere la illegittimità della

norma contenuta nell'art. 112 del T.U. delle leggi di p. s. 18 giugno

1931, n. 773, nella parte impugnata, che è quella che vieta di mettere

in circolazione scritti o disegni "che divulgano, anche in modo

indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico e scientifico, i

mezzi rivolti a impedire la procreazione ... o che illustrano

l'impiego dei mezzi stessi", dovendo essa interpretarsi nel senso che

il divieto è rivolto a scritti e disegni che per il modo come sono

redatti offendano il buon costume. Stabilire quale sia il rapporto che

sul piano penale intercorre tra le due norme impugnate - si ponga,

cioè, oppure non, un concorso materiale di reati - , non è competenza

della Corte costituzionale.

9. - Una volta dimostrato quale sia il rapporto che passa tra le

norme impugnate e l'art. 21 della Costituzione non è necessario che la

Corte si proponga il quesito se esse possano trovare giustificazione

nella difesa dell'ordine pubblico, o nella tutela del matrimonio e

della famiglia o della salute pubblica (artt. 30, 31 e 32 della

Costituzione), precetti o principi costituzionali ai quali le difese

delle parti hanno fatto variamente riferimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione,

le questioni sollevate con ordinanza del Pretore di Lendinara del 3

febbraio 1964 e del Pretore di Firenze del 23 maggio 1964, sulla

legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 553 del

Codice penale e nell'art. 112 del T.U. delle leggi di pubblica

sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 21, primo

comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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