Art. 73 t.u.i.r. — Soggetti passivi

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Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa':

  • a)le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
  • b)gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
  • c)gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
  • d)le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni indicate nell'articolo 5. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in base all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. ((5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di societa' ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
  • a)sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • b)sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.)) 126 ((5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.)) 126
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 107.

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

126

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 35, comma 14) che "La disposizione di cui al comma 13 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo in vigore dal 12 agosto 2006 al 1 gennaio 2007

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 73 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 16533/2026

    27 maggio 2026

    La trasformazione di un ente pubblico non economico in una società di capitali comporta l'assoggettabilità all'imposta sul reddito delle società (IRES) di tutti i redditi prodotti successivamente alla conclusione dell'operazione straordinaria, ivi inclusi i contributi obbligatori che siano stati corrisposti alla società dalle imprese del settore di competenza, in quanto la forma giuridica societaria prevale sulla natura pubblicistica dell'attività svolta e sulla natura impositiva dei contributi percepiti. (Principio affermato in relazione ai contributi obbligatori versati, in base alla legge e allo statuto, dalle aziende del settore alla contribuente in virtù della propria attività istituzionale di ente esponenziale nella ricerca scientifica, industriale e di sviluppo sperimentale nel settore delle pelli e delle materie concianti).

    Art. 73 t.u.i.r.

    Rassegna di maggio 2026, p. 271 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8067/2026

    1 aprile 2026

    In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 St. lav., ai fini dell'obbligo del datore di lavoro di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, ex art. 23 l. n. 218 del 1952, occorre distinguere il caso del licenziamento nullo o inefficace, in cui, stante la natura dichiarativa della pronuncia, il datore di lavoro, oltre a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve corrispondere anche la quota contributiva a carico del lavoratore, che dunque ha diritto a percepire le retribuzioni a lui dovute a titolo risarcitorio al lordo di essa, dal caso di annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, oggetto di una sentenza costitutiva, in cui il datore di lavoro che corrisponda le retribuzioni dovute a titolo risarcitorio tempestivamente rispetto al ripristino del rapporto per effetto della pronuncia giudiziale è, invece, legittimato a pagare il dovuto al netto della contribuzione a carico del lavoratore, relativa alle mensilità corrisposte, che sia da lui contestualmente versata agli enti di previdenza.

    Art. 73 t.u.i.r. · Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 23 Accertamento imposte sui redditi · Art. 19 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

    Rassegna di marzo/aprile 2026, pp. 307, 308 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4183/2026

    24 febbraio 2026

    In tema di cd. esterovestizione, le disposizioni di cui all'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, si applicano con riferimento a società aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, ai fini dell'accertamento della residenza fiscale in Italia alla stregua dei criteri della sede legale, della sede dell'amministrazione e del luogo di svolgimento dell'oggetto principale, tra loro paritetici e alternativi, la cui ricorrenza, per la maggior parte del periodo d'imposta, è accertabile anche mediante presunzioni - purché gli indici della fittizia localizzazione siano esaminati nel loro insieme secondo criteri di gravità, precisione e concordanza - e determina l'assoggettamento alla potestà impositiva dello Stato, a prescindere dall'accertamento di una finalità elusiva.

    Art. 73 t.u.i.r.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 144 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 23842/2025

    25 agosto 2025

    In tema di "esterovestizione", la nozione di "sede dell'amministrazione" contrapposta alla sede legale - ai sensi dell'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 - coincide con quella di sede effettiva, intesa come luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente e dove si convocano le assemblee, dovendo perciò identificarsi nel luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente; in particolare, quando si tratti di società estera controllata da società italiana, lo spostamento effettivo presso la controllante della sede dell'amministrazione della consociata presuppone un grado di eterodirezione concreta superiore a quella di contenuto civilistico discendente dall'esercizio delle prerogative di cui all'art. 2359 c.c., dovendo invece realizzarsi una fattispecie nella quale la società controllante assume i connotati di un vero e proprio amministratore indiretto della controllata, della quale usurpa l'impulso imprenditoriale, sottraendole ogni prerogativa sovrana in ordine alla propria operatività, riducendola ad un mero satellite o dipendenza, ovvero a una struttura non effettiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso una fattispecie di esterovestizione rispetto a una società offshore avente sede legale a Funchal-Madeira, accertando che i contratti di servizi o ship management della società estera con le società italiane riconducibili ai ricorrenti, cui si contestava il ruolo di amministratori di fatto della prima, svolgevano soltanto una funzione strumentale rispetto alla società portoghese).

    Art. 73 t.u.i.r. · Art. 2359 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 406 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 29 dicembre 2023 — 1 gennaio 2027in vigoreper 3 anni
  3. 9 aprile 2014 — 29 dicembre 2023per 10 anni
  4. 25 marzo 2012 — 9 aprile 2014per 2 anni
  5. 17 settembre 2011 — 25 marzo 2012per 6 mesi
  6. 27 febbraio 2011 — 17 settembre 2011per 7 mesi
  7. 22 agosto 2008 — 27 febbraio 2011per 3 anni
  8. 1 gennaio 2008 — 22 agosto 2008per 8 mesi
  9. 24 novembre 2007 — 1 gennaio 2008per un mese
  10. 1 gennaio 2007 — 24 novembre 2007per 11 mesi
  11. 12 agosto 2006 — 1 gennaio 2007per 5 mesi
  12. 1 gennaio 2004 — 12 agosto 2006per 3 anni
  13. 2 marzo 1997 — 1 gennaio 2004per 7 anni
  14. 1 gennaio 1994 — 2 marzo 1997per 3 anni
  15. 31 dicembre 1986 — 1 gennaio 1994testo originarioper 7 anni

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2006

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 12 agosto 2006. 1 parola tolta, 148 parole aggiunte in 3 capoversi.

… per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. tolto: 5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente … territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residentiaggiunto: . 5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di societa' ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

aggiunto: a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

aggiunto: b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato. 5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

    Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 35, comma 14) che "La disposizione di cui al comma 13 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art73 · fonte del testo

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