Art. 73 t.u.i.r. — Soggetti passivi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1986 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →

Gli accantonamenti ad apposito fondo del passivo a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o e' deducibile se negativa, nell'esercizio in cui ha termine il ciclo. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche sono deducibili, in luogo delle quote di ammortamento di cui all'articolo 67 e delle spese di cui al comma 7 dello stesso articolo, gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al predetto comma 7. La deduzione e' ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del 10 per cento del costo e non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto il doppio del complessivo ammontare delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza e' deducibile nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto. L'ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare il reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni del presente comma debbono darne comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio di durata della concessione. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del quarto esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo. Per le concessioni di opere pubbliche in corso alla data di entrata in vigore del presente testo unico le imprese concessionarie possono avvalersi delle disposizioni del comma 2 dandone comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio iniziato a partire dalla data stessa e imputando al fondo l'ammontare delle quote di ammortamento gia' dedotte a norma dell'articolo 67.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1986 al 1 gennaio 1994

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 73 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 16533/2026

    27 maggio 2026

    La trasformazione di un ente pubblico non economico in una società di capitali comporta l'assoggettabilità all'imposta sul reddito delle società (IRES) di tutti i redditi prodotti successivamente alla conclusione dell'operazione straordinaria, ivi inclusi i contributi obbligatori che siano stati corrisposti alla società dalle imprese del settore di competenza, in quanto la forma giuridica societaria prevale sulla natura pubblicistica dell'attività svolta e sulla natura impositiva dei contributi percepiti. (Principio affermato in relazione ai contributi obbligatori versati, in base alla legge e allo statuto, dalle aziende del settore alla contribuente in virtù della propria attività istituzionale di ente esponenziale nella ricerca scientifica, industriale e di sviluppo sperimentale nel settore delle pelli e delle materie concianti).

    Art. 73 t.u.i.r.

    Rassegna di maggio 2026, p. 271 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8067/2026

    1 aprile 2026

    In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 St. lav., ai fini dell'obbligo del datore di lavoro di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, ex art. 23 l. n. 218 del 1952, occorre distinguere il caso del licenziamento nullo o inefficace, in cui, stante la natura dichiarativa della pronuncia, il datore di lavoro, oltre a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve corrispondere anche la quota contributiva a carico del lavoratore, che dunque ha diritto a percepire le retribuzioni a lui dovute a titolo risarcitorio al lordo di essa, dal caso di annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, oggetto di una sentenza costitutiva, in cui il datore di lavoro che corrisponda le retribuzioni dovute a titolo risarcitorio tempestivamente rispetto al ripristino del rapporto per effetto della pronuncia giudiziale è, invece, legittimato a pagare il dovuto al netto della contribuzione a carico del lavoratore, relativa alle mensilità corrisposte, che sia da lui contestualmente versata agli enti di previdenza.

    Art. 73 t.u.i.r. · Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 23 Accertamento imposte sui redditi · Art. 19 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

    Rassegna di marzo/aprile 2026, pp. 307, 308 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4183/2026

    24 febbraio 2026

    In tema di cd. esterovestizione, le disposizioni di cui all'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, si applicano con riferimento a società aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, ai fini dell'accertamento della residenza fiscale in Italia alla stregua dei criteri della sede legale, della sede dell'amministrazione e del luogo di svolgimento dell'oggetto principale, tra loro paritetici e alternativi, la cui ricorrenza, per la maggior parte del periodo d'imposta, è accertabile anche mediante presunzioni - purché gli indici della fittizia localizzazione siano esaminati nel loro insieme secondo criteri di gravità, precisione e concordanza - e determina l'assoggettamento alla potestà impositiva dello Stato, a prescindere dall'accertamento di una finalità elusiva.

    Art. 73 t.u.i.r.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 144 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 23842/2025

    25 agosto 2025

    In tema di "esterovestizione", la nozione di "sede dell'amministrazione" contrapposta alla sede legale - ai sensi dell'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 - coincide con quella di sede effettiva, intesa come luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente e dove si convocano le assemblee, dovendo perciò identificarsi nel luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente; in particolare, quando si tratti di società estera controllata da società italiana, lo spostamento effettivo presso la controllante della sede dell'amministrazione della consociata presuppone un grado di eterodirezione concreta superiore a quella di contenuto civilistico discendente dall'esercizio delle prerogative di cui all'art. 2359 c.c., dovendo invece realizzarsi una fattispecie nella quale la società controllante assume i connotati di un vero e proprio amministratore indiretto della controllata, della quale usurpa l'impulso imprenditoriale, sottraendole ogni prerogativa sovrana in ordine alla propria operatività, riducendola ad un mero satellite o dipendenza, ovvero a una struttura non effettiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso una fattispecie di esterovestizione rispetto a una società offshore avente sede legale a Funchal-Madeira, accertando che i contratti di servizi o ship management della società estera con le società italiane riconducibili ai ricorrenti, cui si contestava il ruolo di amministratori di fatto della prima, svolgevano soltanto una funzione strumentale rispetto alla società portoghese).

    Art. 73 t.u.i.r. · Art. 2359 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 406 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

15 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 29 dicembre 2023 — 1 gennaio 2027in vigoreper 3 anni
  3. 9 aprile 2014 — 29 dicembre 2023per 10 anni
  4. 25 marzo 2012 — 9 aprile 2014per 2 anni
  5. 17 settembre 2011 — 25 marzo 2012per 6 mesi
  6. 27 febbraio 2011 — 17 settembre 2011per 7 mesi
  7. 22 agosto 2008 — 27 febbraio 2011per 3 anni
  8. 1 gennaio 2008 — 22 agosto 2008per 8 mesi
  9. 24 novembre 2007 — 1 gennaio 2008per un mese
  10. 1 gennaio 2007 — 24 novembre 2007per 11 mesi
  11. 12 agosto 2006 — 1 gennaio 2007per 5 mesi
  12. 1 gennaio 2004 — 12 agosto 2006per 3 anni
  13. 2 marzo 1997 — 1 gennaio 2004per 7 anni
  14. 1 gennaio 1994 — 2 marzo 1997per 3 anni
  15. 31 dicembre 1986 — 1 gennaio 1994testo originarioper 7 anni

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art73 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari