Art. 68 t.u.i.r. — Plusvalenze

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Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, ((...)) dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo ((; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo.)) 77 Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un ((decimo)) del valore stesso. 77 Si applica la disposizione del comma 9 dell'articolo 67.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1997, n. 449

77

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 21, comma 7) che "Le disposizioni del comma 6 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche per le quote di ammortamento relative ai beni immateriali acquisiti nel corso di periodi d'imposta precedenti".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 1 gennaio 2004

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 68 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34140/2025

    26 dicembre 2025

    In materia di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni societarie, qualificata come reddito diverso ai sensi dell'art. 67 del TUIR, si considera "realizzata" al momento del perfezionamento del contratto di cessione a titolo oneroso, che ne costituisce il presupposto giuridico e determina l'individuazione del regime di tassazione applicabile, mentre il diverso momento in cui viene percepito il corrispettivo rileva, sulla base del principio di cassa, a formare il reddito imponibile del relativo periodo di imposta, con l'ulteriore conseguenza che la mancata percezione del prezzo non esclude la plusvalenza ma ne differisce unicamente l'imponibilità.

    Art. 68 t.u.i.r. · Art. 67 t.u.i.r.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 204 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11955/2025

    7 maggio 2025

    In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di partecipazioni sociali si realizza al momento della conclusione del contratto, in relazione al quale, pertanto, deve essere individuato il regime di tassazione applicabile, mentre il diverso momento in cui viene percepito il corrispettivo, anche in relazione a vicende successive, determina, sulla base del principio di cassa, il periodo di imposta in cui assoggettare il reddito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la richiesta del contribuente di applicabilità del regime fiscale, compresa l'aliquota di imposta, vigente all'epoca della conclusione del contratto di cessione anche con riferimento ai componenti aggiuntivi del prezzo stabiliti nell'ambito della pattuita clausola di " earn-out ", in quanto liquidati sulla base di criteri che, sebbene dipendenti da fatti anche esterni alla volontà delle parti, erano stati predeterminati nel contratto di cessione, quali l'andamento economico della società).

    Art. 68 t.u.i.r. · Art. 67 t.u.i.r. · Art. 75 t.u.i.r. · Art. 76 t.u.i.r.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 360 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9698/2025

    14 aprile 2025

    In tema di redditi diversi, la fattispecie relativa alle plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni edificabili, prevista dall'art. 67, lett. b), del T.U.I.R., si pone come regola ad eccezione rispetto a quella contemplata dalla lett. a) della medesima norma, che riguarda esclusivamente le ipotesi in cui il terreno non sia suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

    Art. 68 t.u.i.r. · Art. 67 t.u.i.r.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 327 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

17 versioni dal 1986

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  8. 7 ottobre 2015 — 1 gennaio 2018per 2 anni
  9. 1 gennaio 2014 — 7 ottobre 2015per un anno
  10. 22 agosto 2008 — 1 gennaio 2014per 5 anni
  11. 1 maggio 2008 — 22 agosto 2008per 4 mesi
  12. 1 gennaio 2008 — 1 maggio 2008per 4 mesi
  13. 12 agosto 2006 — 1 gennaio 2008per un anno
  14. 2 dicembre 2005 — 12 agosto 2006per 8 mesi
  15. 1 gennaio 2004 — 2 dicembre 2005per un anno
  16. 1 gennaio 1998 — 1 gennaio 2004per 6 anni
  17. 31 dicembre 1986 — 1 gennaio 1998testo originarioper 11 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1986 al 1 gennaio 1998. 6 parole tolte, 20 parole aggiunte.

Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, tolto: dei marchi d'impresa e deiaggiunto: ... dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costoaggiunto: ; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri … di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un tolto: quinto aggiunto: decimo del valore stesso. Si applica la disposizione del comma 9 dell'articolo 67.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1997, n. 449

    La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 21, comma 7) che "Le disposizioni del comma 6 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche per le quote di ammortamento relative ai beni immateriali acquisiti nel corso di periodi d'imposta precedenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art68 · fonte del testo

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