Art. 66 t.u.i.r. — Imprese minori

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Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e del comma 5 dell'articolo 54. (( 1-bis. Per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 61; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.)) 49 ((1-ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. Resta ferma l'applicazione dei criteri di cui al comma 1-bis.)) 49 Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8. (( 5. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma 4 dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione; nei confronti dei soci di dette societa' non si applica la lettera b) del comma 3 dell'articolo 61.)) 49 Non sono deducibili le minusvalenze di cui al comma 1 e le perdite di cui al comma 3 relative ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 8- bis dell'articolo 67, escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonche' ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma. 8

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

8

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503

49

Il D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993.

Testo in vigore dal 20 agosto 1994 al 1 gennaio 1998

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Versioni nel tempo

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  5. 1 gennaio 2008 — 13 luglio 2011per 4 anni
  6. 1 gennaio 2006 — 1 gennaio 2008per 2 anni
  7. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2006per 2 anni
  8. 1 gennaio 1998 — 1 gennaio 2004per 6 anni
  9. 20 agosto 1994 — 1 gennaio 1998per 3 anni
  10. 30 aprile 1989 — 20 agosto 1994per 5 anni
  11. 31 dicembre 1986 — 30 aprile 1989testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 20 agosto 1994

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1989 al 20 agosto 1994. 14 parole tolte, 171 parole aggiunte.

… delle lettere a) e b) del comma 1 e del comma 5 dell'articolo 54. aggiunto: 1-bis. Per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 61; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre. 1-ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. Resta ferma l'applicazione dei criteri di cui al comma 1-bis. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che … collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8. tolto: I versamenti e le remissioni di debito di cui aggiunto: 5. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma 4 tolto: dell'articolo 55 aggiunto: dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti non sono ammessi in deduzionetolto: . Il aggiunto: ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazionetolto: . 5-bisaggiunto: ; nei confronti dei soci di dette societa' non si applica la lettera b) del comma 3 dell'articolo 61. Non sono deducibili le minusvalenze di cui al comma 1 e le perdite …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503

    Il D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art66 · fonte del testo

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