Art. 3 t.u.i.r. — Base imponibile

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1998 al 1 gennaio 1999. Leggi il testo vigente →

L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:

  • a)i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
  • b)gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
  • c)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314; (71) (83)
  • d)gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonche', con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge. 58 84
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239

58

Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico".

D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314

71

Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che la seguente modifica "ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000. Fino alla predetta data restano in vigore le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto".

L. 8 maggio 1998, n. 146

83

La L. 8 maggio 1998, n. 146 ha disposto (con l'art. 38, comma 3) che "Fino alla data di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la disposizione recata dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, va intesa nel senso che l'esclusione dalla base imponibile opera anche per i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. I percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica".

D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201

84

Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1 conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico".

Testo in vigore dal 1 luglio 1998 al 1 gennaio 1999

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 3 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

16 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 23 maggio 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 5 mesi
  3. 17 settembre 2011 — 23 maggio 2026per 15 anni
  4. 1 gennaio 2007 — 17 settembre 2011per 5 anni
  5. 29 novembre 2006 — 1 gennaio 2007per un mese
  6. 12 agosto 2006 — 29 novembre 2006per 4 mesi
  7. 1 gennaio 2005 — 12 agosto 2006per un anno
  8. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2005per un anno
  9. 1 gennaio 2003 — 1 gennaio 2004per un anno
  10. 15 gennaio 2000 — 1 gennaio 2003per 3 anni
  11. 1 gennaio 1999 — 15 gennaio 2000per un anno
  12. 1 luglio 1998 — 1 gennaio 1999per 6 mesi
  13. 15 maggio 1998 — 1 luglio 1998per un mese
  14. 1 gennaio 1998 — 15 maggio 1998per 4 mesi
  15. 18 maggio 1996 — 1 gennaio 1998per un anno
  16. 31 dicembre 1986 — 18 maggio 1996testo originarioper 9 anni

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1998 al 1 luglio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201

    Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1 conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art3 · fonte del testo

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