Art. 3 t.u.i.r. — Base imponibile
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
1 pronuncia che riguarda l’art. 3 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.
Le somme corrisposte a titolo di assegno divorzile da cittadino italiano, residente in Italia, in favore dell'ex coniuge residente in Svizzera è imponibile solo in quest'ultimo Paese, ai sensi dell'art. 21 della Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni, approvata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con l. n. 943 del 1978, trattandosi di redditi che, non essendo disciplinati da altri articoli della medesima Convenzione, sono imponibili soltanto nello Stato di residenza.
Art. 3 t.u.i.r. · Art. 117 cost. · Art. 23 t.u.i.r. · Art. 50 t.u.i.r.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
16 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 2026 al 1 gennaio 2027. 284 parole tolte, 6 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
tolto: a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
tolto: b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
tolto: c) LETTERA ABROGATAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 2 SETTEMBRE 1997 aggiunto: 19 GIUGNO 2026, N.tolto: 314;
tolto: d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonche', con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge.
tolto: d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
tolto: d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali;
tolto: d-quater) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, annotate nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo 6-ter. aggiunto: 117
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art3 · fonte del testo
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