Art. 2 t.u.i.r. — Soggetti passivi
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
1 pronuncia che riguarda l’art. 2 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.
In materia di discipline convenzionali per il contrasto alle doppie imposizioni, la nazionalità del datore di lavoro è ininfluente, poiché, al fine di evitare che il medesimo reddito sia sottoposto ad imposizione in due Stati, è previsto che, se esso è stato assoggettato ad imposizione nel paese estero di residenza del lavoratore, non deve esserlo nuovamente in Italia, paese di cittadinanza del lavoratore, indipendentemente dalla nazionalità del datore di lavoro che ha corrisposto le retribuzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto al rimborso delle ritenute e addizionali applicate dall'Erario italiano a carico di una contribuente che, nell'anno 2014, aveva lavorato per più di 183 giorni presso la sede francese di una società italiana, versando le relative imposte).
Art. 2 t.u.i.r. · Art. 75 Accertamento imposte sui redditi · Art. 15 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989
L’unica massima su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 2023 al 1 gennaio 2027. 148 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresi' residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. Si considerano altresi' residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art2 · fonte del testo
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