Art. 166 t.u.i.r. — Imposizione in uscita

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 2005 al 24 novembre 2007. Leggi il testo vigente →

((Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.)) La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. ((Per le imprese individuali e le societa' di persone si applica l'articolo 17, comma 1, lettere g) e l).)) 123 I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza ((...)), sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione. 123

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247

123

con decorrenza dal 1 gennaio 2004

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004, salvo le disposizioni dell'articolo 165, comma 6, che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005".

Testo in vigore dal 2 dicembre 2005 al 24 novembre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 2 dicembre 2005. 18 parole tolte, 8 parole aggiunte.

Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti tolto: di cui all'articolo 2 ed all'articolo 72, comma 1, lettera a) e b), aggiunto: che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce … le imprese individuali e le societa' di persone si applica l'articolo 17, comma 1, tolto: lettera g) aggiunto: lettere g) e l). I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza tolto: o della sedeaggiunto: ..., sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247

    Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004, salvo le disposizioni dell'articolo 165, comma 6, che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art166 · fonte del testo

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