Art. 14 t.u.i.r. — Altre detrazioni

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(( Se alla formazione del reddito concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

  • a)130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;
  • b)235 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;
  • c)180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
  • d)130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
  • e)25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
  • a)70 euro se il reddito complessivo e' superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;
  • b)170 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;
  • c)290 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;
  • d)230 euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;
  • e)180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
  • f)130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
  • g)25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall' imposta lorda pari a:
  • a)80 euro se il reddito complessivo esuperiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;
  • b)126 euro se il reddito complessivo esuperiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;
  • c)80 euro se il reddito complessivo esuperiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro. 4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro)) 116
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2003, n. 350

116

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 57, lettere a) e b)) che "A decorrere dal 1° gennaio 2003, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "reddito complessivo", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: ", al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,"; b) al comma 1, le parole: "reddito concorrono" sono sostituite dalle seguenti: "reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono". L'originario art. 13 corrisponde all'attuale art. 14.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2005

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 14 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 308/2002

    Questione infondata
    3 luglio 2002

    Il Governo delegato attraverso molteplici provvedimenti succedutisi nel tempo all'emanazione dei testi unici in materia fiscale, ha realizzato, secondo i principî e criteri direttivi ricevuti, un unico quadro normativo delle preesistenti disposizioni, provvedendo al coordinamento, correzione ed integrazione delle disposizioni via via emanate; e in tale contesto la disposizione censurata - che per un solo anno (1988) aveva modificato la regola che consentiva la compensazione fra credito d'imposta derivante da ritenute su utili ricevuti e perdite pregresse di esercizio - rimane nei confini delle possibilità applicative desumibili dalla legge di delega, e sotto altro profilo, risponde ad esigenze di mera opportunità discrezionalmente valutate dal legislatore, in una materia che non implica scelte costituzionalmente vincolate. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 14, comma 4, nella sua formulazione originaria, e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione «nella sua formulazione originaria, rimasta in vigore per il solo 1988», secondo la quale «ai fini della determinazione dell'imposta l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo netto». - In tema di leggi delegate v. citate sentenze n. 198/1998, n. 117/1997 e n. 4/1992. - Con specifico riferimento alla delega per i testi unici in materia fiscale, v. citata sentenza n. 38/1994. - Sulla discrezionalità del legislatore in materia fiscale, v. citate ordinanza n. 54/1988, sentenze n. 410/1995 e n. 18/1994.

    Art. 14 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 384/2000

    Questione infondata
    27 luglio 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 26 ('rectè: 16) dicembre 1977, n. 904, denunziato, per contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, nella parte in cui esclude la detrazione del credito d'imposta in presenza di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione dei redditi. La questione, infatti, è stata già decisa in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione e non risultano al riguardo proposti, dal giudice rimettente, motivi nuovi che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, mentre, il richiamo all'art. 97 della Costituzione appare, nella specie, del tutto inappropriato, vertendosi in materia dalla quale esula ogni discrezionalità dell'amministrazione. - v. le ordinanze n. 130/1988, 940/1988, 509/1989 e 186/1982. A.M.M.

    Art. 2 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle societa' e altre norme in materia fiscale e societaria · Art. 14 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

13 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2005 — 1 gennaio 2027abrogatoper 22 anni
  3. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2005per un anno
  4. 1 gennaio 2003 — 1 gennaio 2004per un anno
  5. 1 gennaio 2002 — 1 gennaio 2003per un anno
  6. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2002per un anno
  7. 10 dicembre 2000 — 1 gennaio 2001per 22 giorni
  8. 20 gennaio 1998 — 10 dicembre 2000per 3 anni
  9. 24 marzo 1995 — 20 gennaio 1998per 3 anni
  10. 10 novembre 1992 — 24 marzo 1995per 2 anni
  11. 1 gennaio 1991 — 10 novembre 1992per un anno
  12. 29 giugno 1990 — 1 gennaio 1991per 6 mesi
  13. 31 dicembre 1986 — 29 giugno 1990testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2003 al 1 gennaio 2004. 600 parole tolte, 398 parole aggiunte in 16 capoversi.

Se alla formazione del reddito tolto: complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, al contribuente e' attribuito un credito d'imposta pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1o gennaio 2001, e al 51,51 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1o gennaio 2003, dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle aggiunto: concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a) tolto: e b) del comma 1 dell'articolo 105. Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle societa', comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta e' determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in pagamento. Relativamente agli utili percepiti dalle societa', associazioni e imprese indicate nell'articolo 5, il credito di imposta spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta e' computato in aumento del reddito complessivo. La detrazione del credito di imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepitie non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito di imposta in aumento del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte puo' procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'articolo 16; in questo caso il suo ammontare e' computato in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata a norma dell'articolo 18. 6- bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione e' stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni (b), o dalle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 (c), azioni o quote di partecipazione nelle societa' o enti indicati alle lettere a)e b) del comma 1 dell'articolo 87 del presente testo unico ( a). Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai dipendenti della societa' o dell'ente e per quelle spettanti in base ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, ne' per i compensi per prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41. 7- bis. Le dispisizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorche' la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.aggiunto: , b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

aggiunto: a) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;

aggiunto: b) 235 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;

aggiunto: c) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

aggiunto: d) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;

aggiunto: e) 25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

aggiunto: a) 70 euro se il reddito complessivo e' superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;

aggiunto: b) 170 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

aggiunto: c) 290 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;

aggiunto: d) 230 euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;

aggiunto: e) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

aggiunto: f) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;

aggiunto: g) 25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall' imposta lorda pari a:

aggiunto: a) 80 euro se il reddito complessivo esuperiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;

aggiunto: b) 126 euro se il reddito complessivo esuperiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;

aggiunto: c) 80 euro se il reddito complessivo esuperiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro. 4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 2003, n. 350

    La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 57, lettere a) e b)) che "A decorrere dal 1° gennaio 2003, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "reddito complessivo", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: ", al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,"; b) al comma 1, le parole: "reddito concorrono" sono sostituite dalle seguenti: "reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono". L'originario art. 13 corrisponde all'attuale art. 14.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art14 · fonte del testo

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