Il termine per l'emanazione dei testi unici di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' prorogato al 31 dicembre 1 Le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'accertamento delle imposte sui redditi devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore e la commissione di cui al ((al terzo comma)) dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, esprime il suo parere entro novanta giorni dalla richiesta. Le altre disposizioni devono essere emanate almeno sessanta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Nei testi unici sono comprese sia le norme contenute nei decreti emanati in base alla predetta legge di delegazione sia le norme, relative alle medesime materie, contenute in precedenti leggi rimaste in vigore e in leggi successivamente pubblicate fino a tre mesi prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ciascun testo unico. Oltre alle integrazioni e correzioni di cui al secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, possono essere apportate, tanto alle norme delegate quanto a quelle di leggi ordinarie, le modificazioni necessarie per attuarne il coordinamento sistematico secondo principi unitari e per prevenire l'evasione fiscale. L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' estesa fino alla data indicata nel primo comma della presente legge. Il termine di scadenza del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria e' prorogato fino alla data di ricostituzione del comitato medesimo e comunque non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente, valutato in lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 1985, n. 777

1

La L. 24 dicembre 1985, n. 777 ha disposto (con l'art. 1) che: "Il termine del 31 dicembre 1985, stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 68, per l'emanazione dei testi unici di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 1986".

Testo vigente dal 8 gennaio 1988

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 250/2002

    Parametro
    14 giugno 2002

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Cre…

    Art. 16 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 586/1987

    Parametro
    23 dicembre 1987

    Riuniti i giudizi dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52 e 79, primo comma, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 53, 76, 77 e 97 Cost. dalle Commissioni tributarie di primo grado di Verbania, di Bolzano e di Viterbo co…

    Art. 52 Testo unico l'imposta di registro · Art. 79 Testo unico l'imposta di registro · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 8 gennaio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1986 al 8 gennaio 1988. 1 parola tolta, 2 parole aggiunte.

… data stabilita per la loro entrata in vigore e la commissione di cui al tolto: primo aggiunto: al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, esprime il suo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1984-04-12;68~art1 · fonte del testo

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