Art. 13 t.u.i.r. — Altre detrazioni

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Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda di lire 492 mila, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito. 3 8 Se il reddito di lavoro dipendente non supera 11 milioni di lire annui, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di lire 228 mila. Se l'ammontare del reddito di lavoro dipendente superiore a 11 milioni di lire, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tale reddito scenda al disotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un reddito di lavoro dipendente pari a 11 milioni di lire. 3 8 Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 competono in aggiunta a quelle previste nell'articolo 12 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, di lire 150 mila se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera 6 milioni di lire. La detrazione non compete per i redditi di lavoro autonomo determinati forfettariamente ai sensi del comma 7 dell'articolo 50 e per i redditi di impresa determinati forfetariamente ai sensi dell'articolo 80. Se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a 6 milioni di lire, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che il complessivo ammontare residuo di tali redditi scenda al disotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un ammontare complessivo di redditi di lavoro autonomo e di impresa pari a 6 milioni di lire. 1 La detrazione di cui al comma 4 compete in aggiunta a quelle previste nell'articolo 12 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo e di impresa che concorrono alla formazione del reddito complessivo. 1

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".

D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154

3

Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'ammontare della detrazione prevista dal comma 1 del presente articolo e' elevato per l'anno 1988 a lire 516 mila. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e' elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila; [...] Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono all'applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro".

D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

8

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato nel comma 1, e' elevato per l'anno 1989 a lire 552 mila. Il predetto ammontare e' ulteriormente elevato, per l'anno 1990, a lire 576 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 600 mila". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "L'ammontare dell'ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e' stabilito, a partire dall'anno 1989, in lire 180 mila".

Testo in vigore dal 30 aprile 1989 al 15 ottobre 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

38 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
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  6. 1 gennaio 2018 — 1 luglio 2020per 2 anni
  7. 1 gennaio 2017 — 1 gennaio 2018per un anno
  8. 1 gennaio 2016 — 1 gennaio 2017per un anno
  9. 1 gennaio 2015 — 1 gennaio 2016per un anno
  10. 24 giugno 2014 — 1 gennaio 2015per 6 mesi
  11. 1 gennaio 2014 — 24 giugno 2014per 6 mesi
  12. 1 gennaio 2008 — 1 gennaio 2014per 6 anni
  13. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  14. 1 gennaio 2005 — 1 gennaio 2007per 2 anni
  15. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2005per un anno
  16. 1 gennaio 2003 — 1 gennaio 2004per un anno
  17. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2003per 2 anni
  18. 10 dicembre 2000 — 1 gennaio 2001per 22 giorni
  19. 3 ottobre 2000 — 10 dicembre 2000per 2 mesi
  20. 1 gennaio 2000 — 3 ottobre 2000per 9 mesi
  21. 1 gennaio 1999 — 1 gennaio 2000per un anno
  22. 1 gennaio 1998 — 1 gennaio 1999per un anno
  23. 4 novembre 1997 — 1 gennaio 1998per un mese
  24. 11 giugno 1997 — 4 novembre 1997per 5 mesi
  25. 1 settembre 1996 — 11 giugno 1997per 9 mesi
  26. 15 giugno 1995 — 1 settembre 1996per un anno
  27. 14 febbraio 1995 — 15 giugno 1995per 4 mesi
  28. 1 giugno 1994 — 14 febbraio 1995per 9 mesi
  29. 6 gennaio 1994 — 1 giugno 1994per 5 mesi
  30. 1 gennaio 1994 — 6 gennaio 1994per 5 giorni
  31. 19 novembre 1992 — 1 gennaio 1994per un anno
  32. 16 ottobre 1991 — 19 novembre 1992per un anno
  33. 14 ottobre 1990 — 16 ottobre 1991per un anno
  34. 15 ottobre 1989 — 14 ottobre 1990per 12 mesi
  35. 30 aprile 1989 — 15 ottobre 1989per 6 mesi
  36. 14 marzo 1988 — 30 aprile 1989per un anno
  37. 1 marzo 1988 — 14 marzo 1988per 13 giorni
  38. 31 dicembre 1986 — 1 marzo 1988testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 1989

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1988 al 30 aprile 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

    Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato nel comma 1, e' elevato per l'anno 1989 a lire 552 mila. Il predetto ammontare e' ulteriormente elevato, per l'anno 1990, a lire 576 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 600 mila". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "L'ammontare dell'ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e' stabilito, a partire dall'anno 1989, in lire 180 mila".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art13 · fonte del testo

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