Art. 13 t.u.i.r. — Altre detrazioni

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Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

  • a)1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 1.380 euro;
  • b)1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
  • c)1.338 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), e' aumentata di un importo pari a:
  • a)10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
  • b)20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
  • c)30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
  • d)40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
  • e)25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
  • a)1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro;
  • b)1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
  • c)1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
  • a)1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 713 euro;
  • b)1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
  • c)1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ((ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,)) 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
  • a)1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
  • b)1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro. 133 ((5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno)) 133 Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. ((6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis)) 133
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2007, n. 244

133

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 16) che "Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008 al 1 gennaio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

38 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2025 — 1 gennaio 2027in vigoreper un anno
  3. 31 dicembre 2023 — 1 gennaio 2025per un anno
  4. 1 gennaio 2022 — 31 dicembre 2023per un anno
  5. 1 luglio 2020 — 1 gennaio 2022per un anno
  6. 1 gennaio 2018 — 1 luglio 2020per 2 anni
  7. 1 gennaio 2017 — 1 gennaio 2018per un anno
  8. 1 gennaio 2016 — 1 gennaio 2017per un anno
  9. 1 gennaio 2015 — 1 gennaio 2016per un anno
  10. 24 giugno 2014 — 1 gennaio 2015per 6 mesi
  11. 1 gennaio 2014 — 24 giugno 2014per 6 mesi
  12. 1 gennaio 2008 — 1 gennaio 2014per 6 anni
  13. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  14. 1 gennaio 2005 — 1 gennaio 2007per 2 anni
  15. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2005per un anno
  16. 1 gennaio 2003 — 1 gennaio 2004per un anno
  17. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2003per 2 anni
  18. 10 dicembre 2000 — 1 gennaio 2001per 22 giorni
  19. 3 ottobre 2000 — 10 dicembre 2000per 2 mesi
  20. 1 gennaio 2000 — 3 ottobre 2000per 9 mesi
  21. 1 gennaio 1999 — 1 gennaio 2000per un anno
  22. 1 gennaio 1998 — 1 gennaio 1999per un anno
  23. 4 novembre 1997 — 1 gennaio 1998per un mese
  24. 11 giugno 1997 — 4 novembre 1997per 5 mesi
  25. 1 settembre 1996 — 11 giugno 1997per 9 mesi
  26. 15 giugno 1995 — 1 settembre 1996per un anno
  27. 14 febbraio 1995 — 15 giugno 1995per 4 mesi
  28. 1 giugno 1994 — 14 febbraio 1995per 9 mesi
  29. 6 gennaio 1994 — 1 giugno 1994per 5 mesi
  30. 1 gennaio 1994 — 6 gennaio 1994per 5 giorni
  31. 19 novembre 1992 — 1 gennaio 1994per un anno
  32. 16 ottobre 1991 — 19 novembre 1992per un anno
  33. 14 ottobre 1990 — 16 ottobre 1991per un anno
  34. 15 ottobre 1989 — 14 ottobre 1990per 12 mesi
  35. 30 aprile 1989 — 15 ottobre 1989per 6 mesi
  36. 14 marzo 1988 — 30 aprile 1989per un anno
  37. 1 marzo 1988 — 14 marzo 1988per 13 giorni
  38. 31 dicembre 1986 — 1 marzo 1988testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2007 al 1 gennaio 2008. 2 parole tolte, 114 parole aggiunte in 2 capoversi.

… di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), aggiunto: ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione …

… tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro. tolto: 6. Se aggiunto: 5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. aggiunto: 6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 2007, n. 244

    La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 16) che "Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art13 · fonte del testo

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