Art. 13 t.u.i.r. — Altre detrazioni

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(( Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

  • a)1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 1.380 euro;
  • b)1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
  • c)1.338 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), e' aumentata di un importo pari a:
  • a)10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
  • b)20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
  • c)30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
  • d)40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
  • e)25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
  • a)1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro;
  • b)1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
  • c)1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
  • a)1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 713 euro;
  • b)1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
  • c)1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
  • a)1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
  • b)1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro. 6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2004, n. 311

119

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 349 lettera c)) che a decorrere dal 1 gennaio 2005 "l'articolo 12 e' rinumerato in articolo 13 e sono, altresi', apportate le seguenti modificazioni: 1) nell'alinea del comma 1, le parole: "della deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12" [...] 3) nel comma 2, le parole: "negli articoli 13, 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 15 e 16 nonche' in altre disposizioni di legge"".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2007 al 1 gennaio 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

38 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2025 — 1 gennaio 2027in vigoreper un anno
  3. 31 dicembre 2023 — 1 gennaio 2025per un anno
  4. 1 gennaio 2022 — 31 dicembre 2023per un anno
  5. 1 luglio 2020 — 1 gennaio 2022per un anno
  6. 1 gennaio 2018 — 1 luglio 2020per 2 anni
  7. 1 gennaio 2017 — 1 gennaio 2018per un anno
  8. 1 gennaio 2016 — 1 gennaio 2017per un anno
  9. 1 gennaio 2015 — 1 gennaio 2016per un anno
  10. 24 giugno 2014 — 1 gennaio 2015per 6 mesi
  11. 1 gennaio 2014 — 24 giugno 2014per 6 mesi
  12. 1 gennaio 2008 — 1 gennaio 2014per 6 anni
  13. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  14. 1 gennaio 2005 — 1 gennaio 2007per 2 anni
  15. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2005per un anno
  16. 1 gennaio 2003 — 1 gennaio 2004per un anno
  17. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2003per 2 anni
  18. 10 dicembre 2000 — 1 gennaio 2001per 22 giorni
  19. 3 ottobre 2000 — 10 dicembre 2000per 2 mesi
  20. 1 gennaio 2000 — 3 ottobre 2000per 9 mesi
  21. 1 gennaio 1999 — 1 gennaio 2000per un anno
  22. 1 gennaio 1998 — 1 gennaio 1999per un anno
  23. 4 novembre 1997 — 1 gennaio 1998per un mese
  24. 11 giugno 1997 — 4 novembre 1997per 5 mesi
  25. 1 settembre 1996 — 11 giugno 1997per 9 mesi
  26. 15 giugno 1995 — 1 settembre 1996per un anno
  27. 14 febbraio 1995 — 15 giugno 1995per 4 mesi
  28. 1 giugno 1994 — 14 febbraio 1995per 9 mesi
  29. 6 gennaio 1994 — 1 giugno 1994per 5 mesi
  30. 1 gennaio 1994 — 6 gennaio 1994per 5 giorni
  31. 19 novembre 1992 — 1 gennaio 1994per un anno
  32. 16 ottobre 1991 — 19 novembre 1992per un anno
  33. 14 ottobre 1990 — 16 ottobre 1991per un anno
  34. 15 ottobre 1989 — 14 ottobre 1990per 12 mesi
  35. 30 aprile 1989 — 15 ottobre 1989per 6 mesi
  36. 14 marzo 1988 — 30 aprile 1989per un anno
  37. 1 marzo 1988 — 14 marzo 1988per 13 giorni
  38. 31 dicembre 1986 — 1 marzo 1988testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2005 al 1 gennaio 2007. 215 parole tolte, 764 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di redditoaggiunto: Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

aggiunto: a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 1.380 euro;

aggiunto: b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

aggiunto: c) 1.338 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), e' aumentata di un importo pari a:

a) tolto: fino a 26 aggiunto: 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 eurotolto: , 23 per cento;

b) tolto: oltre 26 aggiunto: 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro tolto: e fino a 33.500 euro, 33 per cento aggiunto: ma non a 25.000 euro;

aggiunto: c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;

tolto: c) oltre 33.500 euro, 39 per centoaggiunto: d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

aggiunto: e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono tolto: soltanto aggiunto: uno o piu' redditi di pensione tolto: non superioria aggiunto: di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

aggiunto: a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 eurotolto: , redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non e' dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superioria 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis. 3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di impostaaggiunto: . L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro;

aggiunto: b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

aggiunto: c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:

aggiunto: a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 713 euro;

aggiunto: b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;

aggiunto: c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:

aggiunto: a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

aggiunto: b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore a tolto: quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi aggiunto: 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro. 6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art13 · fonte del testo

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