Art. 116 t.u.i.r. — Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria

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189 L'opzione di cui all'articolo 115 puo' essere esercitata con le stesse modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle societa' a responsabilita' limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 126 Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del primo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59. 126 127 In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le societa' ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle societa' che esercitano l'opzione di cui all'articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo.189

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

126

Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 11) che "Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai redditi delle societa' partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 17) che "Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

127

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto (con l'art. 36, comma 11) che "Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle societa' partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle societa' partecipate relativi a periodi d'imposta precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

L. 27 dicembre 2017, n. 205

189

con decorrenza dal 1 gennaio 2018

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art. 1, comma 547, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1063) che le disposizioni della rubrica e del comma 2-bis del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2019

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 116 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10429/2025

    22 aprile 2025

    Il venir meno della fictio iuris di cui all'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - relativo alla sopravvivenza della società di persone o di capitali, dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese - per decorrenza del termine quinquennale dalla richiesta di cancellazione da detto registro comporta il consolidamento di un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che - pendente societate - fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; tale effetto successorio elimina in radice ogni esigenza di litisconsorzio necessario originario con la società in ipotesi esistente, come si verifica, ad esempio, nel caso di opzione per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986.

    Art. 116 t.u.i.r. · Art. 2495 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 340 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 50/2025

    Parametro
    17 aprile 2025

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine…

    Art. 5 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2017 al 1 gennaio 2018. 2 parole tolte.

… il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59. tolto: 2-bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le societa' ivi … 55-bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articoloaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 2017, n. 205

    La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art. 1, comma 547, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1063) che le disposizioni della rubrica e del comma 2-bis del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art116 · fonte del testo

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