Art. 115 t.u.i.r. — Opzione per la trasparenza fiscale

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Presupposto dell'imposta locale sui redditi e' il possesso di redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi prodotti nel territorio dello Stato, ancorche' esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Sono esclusi dall'imposta:

  • a)((i redditi derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, per i quali spetta il credito di imposta di cui all'articolo 14, e alle lettere c) e d) dello stesso articolo;)) 48
  • b)i redditi derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato;
  • c)i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori a norma del comma 4 dell'articolo 5;
  • d)i redditi indicati alle lettere 1) e m) del comma 1 dell'articolo 81;
  • e)i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
  • e-bis)i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

46

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto 557/1993.

D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n.473

48

Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n.473 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

Testo in vigore dal 1 giugno 1994 al 1 gennaio 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 66/1994

    Questione infondata
    24 febbraio 1994

    La disparità di trattamento denunciata - riguardo all'applicazione dell'I.LO.R. ai componenti dell'impresa familiare - nei confronti dell' art. 115, secondo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, in quanto, in virtù di essi, se il titolare dell'impresa familiare percepiva, prima dell'entrata in vigore della legge n. 17 del 1985, una quota di reddito superiore al cinquantuno per cento, il reddito del collaboratore andrebbe esente da imposta, mentre in caso contrario sarebbe soggetto ad ILOR, è conseguenza propria della 'ratiò ispiratrice dell'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988 che riflette per il passato i principi contenuti nel testo unico approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, alla duplice condizione che vi sia confrontabilità fra la fattispecie regolata nella nuova disciplina e nel precedente ordinamento e, al tempo stesso, che vi sia stato un adeguamento spontaneo del contribuente alla nuova normativa, reso manifesto dalla dichiarazione e sul presupposto, evidentemente, che i principi codificati dal testo unico fossero, in buona sostanza, desumibili dal precedente ordinamento. La contestata normativa, che si inserisce nella fase di passaggio al nuovo ordinamento tributario di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, venendo anche incontro all'esigenza di superare casi oggetto di contestazione, appare dunque, atteso il suo carattere transitorio, tutt'altro che irragionevole e non urta, pertanto, con i principi degli artt. 3 e 53 della Costituzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 115, secondo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42). red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 115 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 3 dicembre 2016 — 1 gennaio 2027in vigoreper 10 anni
  3. 13 dicembre 2014 — 3 dicembre 2016per un anno
  4. 29 novembre 2006 — 13 dicembre 2014per 8 anni
  5. 12 agosto 2006 — 29 novembre 2006per 4 mesi
  6. 2 dicembre 2005 — 12 agosto 2006per 8 mesi
  7. 1 gennaio 2004 — 2 dicembre 2005per un anno
  8. 1 gennaio 1998 — 1 gennaio 2004per 6 anni
  9. 1 giugno 1994 — 1 gennaio 1998per 4 anni
  10. 1 marzo 1994 — 1 giugno 1994per 3 mesi
  11. 31 dicembre 1986 — 1 marzo 1994testo originarioper 7 anni

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 1994

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1994 al 1 giugno 1994. 7 parole tolte, 20 parole aggiunte.

a) i redditi derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti tolto: soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche aggiunto: indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, per i quali spetta il credito di imposta di cui all'articolo 14aggiunto: , e alle lettere c) e d) dello stesso articolo;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n.473

    Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n.473 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art115 · fonte del testo

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