Art. 115 t.u.i.r. — Opzione per la trasparenza fiscale

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Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:

  • a)i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
  • b)la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui agli articoli 117 e 130. 123 Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti. L'imputazione del reddito avviene nei periodi d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle societa' partecipate. 126 127 L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali della societa' partecipata e deve essere esercitata da tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione finanziaria, ((con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione)).168 L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del presente comma, durante i periodi di validita' dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta' assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di mutamento della compagine sociale della societa' partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata. Per la determinazione degli obblighi di acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa' partecipata, sia per i soci. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del reddito. Le disposizioni applicative della presente norma sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui all'articolo 129. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali della societa' partecipata secondo le modalita' previste dall'articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti. Per le partecipazioni in societa' indicate nel comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247

123

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 115 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005".

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

126

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 11) che "Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai redditi delle societa' partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data".

127

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto (con l'art. 36, comma 11) che "Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle societa' partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle societa' partecipate relativi a periodi d'imposta precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

168

Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Testo in vigore dal 13 dicembre 2014 al 3 dicembre 2016

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 66/1994

    Questione infondata
    24 febbraio 1994

    La disparità di trattamento denunciata - riguardo all'applicazione dell'I.LO.R. ai componenti dell'impresa familiare - nei confronti dell' art. 115, secondo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, in quanto, in virtù di essi, se il titolare dell'impresa familiare percepiva, prima dell'entrata in vigore della legge n. 17 del 1985, una quota di reddito superiore al cinquantuno per cento, il reddito del collaboratore andrebbe esente da imposta, mentre in caso contrario sarebbe soggetto ad ILOR, è conseguenza propria della 'ratiò ispiratrice dell'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988 che riflette per il passato i principi contenuti nel testo unico approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, alla duplice condizione che vi sia confrontabilità fra la fattispecie regolata nella nuova disciplina e nel precedente ordinamento e, al tempo stesso, che vi sia stato un adeguamento spontaneo del contribuente alla nuova normativa, reso manifesto dalla dichiarazione e sul presupposto, evidentemente, che i principi codificati dal testo unico fossero, in buona sostanza, desumibili dal precedente ordinamento. La contestata normativa, che si inserisce nella fase di passaggio al nuovo ordinamento tributario di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, venendo anche incontro all'esigenza di superare casi oggetto di contestazione, appare dunque, atteso il suo carattere transitorio, tutt'altro che irragionevole e non urta, pertanto, con i principi degli artt. 3 e 53 della Costituzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 115, secondo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42). red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 115 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 3 dicembre 2016 — 1 gennaio 2027in vigoreper 10 anni
  3. 13 dicembre 2014 — 3 dicembre 2016per un anno
  4. 29 novembre 2006 — 13 dicembre 2014per 8 anni
  5. 12 agosto 2006 — 29 novembre 2006per 4 mesi
  6. 2 dicembre 2005 — 12 agosto 2006per 8 mesi
  7. 1 gennaio 2004 — 2 dicembre 2005per un anno
  8. 1 gennaio 1998 — 1 gennaio 2004per 6 anni
  9. 1 giugno 1994 — 1 gennaio 1998per 4 anni
  10. 1 marzo 1994 — 1 giugno 1994per 3 mesi
  11. 31 dicembre 1986 — 1 marzo 1994testo originarioper 7 anni

Che cosa è cambiato dal 13 dicembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 2006 al 13 dicembre 2014. 20 parole tolte, 15 parole aggiunte.

… societa' partecipata e deve essere esercitata da tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione finanziaria, tolto: entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalita' indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate aggiunto: con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non modifica il regime fiscale in …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art115 · fonte del testo

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