Art. 112 t.u.i.r. — Strumenti finanziari derivati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1989 al 1 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

Il reddito complessivo delle societa' e degli enti non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 e' formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 20, tenendo conto, per i redditi di impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attivita' commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorche' non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonche' gli utili distribuiti da societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 ((e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'articolo 20, comma 1, lettera f).)) 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

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Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo in vigore dal 2 marzo 1989 al 1 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1989

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1986 al 2 marzo 1989. 14 parole aggiunte.

… ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 aggiunto: e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'articolo 20, comma 1, lettera f).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

    Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art112 · fonte del testo

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